Cassazione Penale, Sentenza n. 46853/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mustacchio era imputato per aver presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenente una dichiarazione sostitutiva di certificazione falsa riguardante il reddito del nucleo familiare. In particolare aveva dichiarato un reddito cumulato per il 2016 pari a Euro 6.815,20 mentre il reddito effettivo risultava Euro 9.984,00. L'imputato ha dedotto che, essendo detenuto prima dei fatti, non aveva percezione concreta della situazione reddituale e aveva fatto affidamento sull'ISEE, sostenendo di avere agito in buona fede e comunque che il reddito sarebbe rientrato nei limiti per il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per avere esso riprodotto le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha confermato che le false indicazioni nella dichiarazione per il gratuito patrocinio sono punibili solo se sorrette da dolo generico rigorosamente provato e ha ritenuto che nella specie l'elemento psicologico era adeguatamente motivato: Mustacchio aveva riportato il dato ISEE senza accertarsi dei redditi propri e dei familiari, pur avendo la possibilità di colloquiare con loro anche in stato di detenzione, e aveva quindi deliberatamente ignorato l'obbligo di rappresentare la propria situazione economica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, art. 95
Le false indicazioni o le omissioni nella dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integrano il reato disciplinato dall'art. 95 quando siano sorrette da dolo generico che deve essere rigorosamente provato. Non rileva l'effettiva idoneità del reddito a escludere il beneficio: l'elemento soggettivo di responsabilità è il dolo e non la colpa.
Giurisprudenza di legittimità sul principio di inammissibilità dei motivi di cassazione che riproducono l'appello
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limita a ripetere le censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e senza indicare le ragioni decisive rispetto al percorso logico-giuridico del giudice di merito.
Giurisprudenza di legittimità sul concetto di convivenza ai fini dell'ISEE
Lo stato di detenzione non interrompe la condizione di convivenza familiare rilevante ai fini della determinazione della posizione reddituale. Il rapporto di convivenza, essendo fondato su legami affettivi e interessi comuni, prescinde dalla coabitazione fisica: il dichiarante detenuto deve comunque indicare i redditi dei familiari conviventi.
Massime di principio
- La dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede la verità dei dati reddituali e la loro completa rappresentazione; dichiarazioni false o omissioni possono costituire reato se sorrette da dolo.
- La condizione di detenzione non esonera dall'obbligo di indicare i redditi dei familiari conviventi: la convivenza rilevante ai fini dell'ISEE non è esclusa dalla mancanza di coabitazione fisica.
- Fare affidamento passivo su un dato ISEE senza verificare i redditi effettivi propri e dei familiari può essere considerato un comportamento doloso se il dichiarante era in grado di ottenere le informazioni necessarie.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale formulare censure critiche e argomentate rispetto alla sentenza impugnata indicando le specifiche ragioni di decisività; la mera ripetizione delle argomentazioni di appello rende il ricorso inammissibile.
- Le conseguenze processuali per un ricorso inammissibile possono includere condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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