Sentenza n. 7653/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia anche in via monocratica, - dell'Avviso dell'esito della prova scritta 6 maggio 2024 - D.M. 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, nonché del relativo atto attestante l’'esito della prova scritta e del verbale, ove esistente, della Commissione esaminatrice con cui è stato determinato tale esito, per essergli stato erroneamente attribuito un punteggio di 54 punti anziché 60 a fronte di 60/100 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale; - nonché, in particolare, e in parte qua, dell'atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell’art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell'8 giugno 2023) avrebbe dovuto essere quella corretta; più precisamente nella parte in cui detto atto pone ai candidati quesiti e/o risposte erroneamente ritenute corrette e viceversa risposte corrette ritenute errate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici, con attribuzione di 54/100 punti, nonché i quesiti e le risposte della prova
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore della procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il mancato superamento della prova scritta della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con D.M. n. 107/2023, sostenendo che le spettassero almeno 60/100 punti. Ha dedotto, in primo luogo, l'errata formulazione e valutazione di alcuni quesiti, sostenendo che risposte da lei fornite e considerate errate fossero invece corrette e che fossero state ritenute corrette dalla Commissione risposte manifestamente errate. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 6, comma 1, del bando, nella parte in cui prevedeva quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, lamentando l'ambiguità di alcuni quesiti e l'estraneità di altri alle materie indicate nei Quadri di riferimento. In terzo luogo, ha dedotto la violazione della par condicio, dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e ragionevolezza, sostenendo che la prova si fosse svolta in condizioni ambientali e igieniche precarie e in presenza di disservizi organizzativi tali da compromettere il regolare e sereno svolgimento della prova.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sulla valutazione dei quesiti, sull'univocità delle risposte e sulle condizioni di svolgimento della prova. In udienza pubblica il difensore della ricorrente ha dichiarato che la parte non aveva più interesse alla decisione di merito; il Collegio ha quindi preso atto della dichiarazione ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede un'integrale soddisfazione dell'interesse mediante un successivo comportamento o provvedimento dell'amministrazione, mentre la prima ricorre, tra l'altro, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in considerazione dell'esito complessivo e del comportamento processuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente, resa in udienza, di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 6, comma 1, punto a), D.M. n. 107/2023
Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta
La norma del bando è stata richiamata dalla ricorrente quale parametro per contestare l'ambiguità e la non univocità di alcuni quesiti; il TAR non ha esaminato la censura nel merito.
art. 97 Cost.
, nonché manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza e ragionevolezza nello svolgimento della prova; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione resa dal ricorrente in udienza di non avere più interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima può derivare anche dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, mentre la seconda presuppone che l'attività successiva della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato mediante un nuovo assetto del rapporto controverso.
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