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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9929/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del 7/02/2024 che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dei metalli preziosi rinvenuti nella sede sociale e delle somme sui conti correnti della EGM S.p.A. Il ricorrente sosteneva che, per effetto del sequestro, la società non potesse operare tramite l'amministratore giudiziario e rischiasse la dissoluzione, e quindi chiedeva il dissequestro per evitare danni alla società.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che non sia ammessa l'impugnazione "in surrogazione" dell'avente diritto. Il ricorrente non agiva per conto della società (non essendo legale rappresentante) ma, come emergeva dal ricorso, per conto dell'amministratore giudiziario; ne conseguiva la mancanza di legittimazione attiva e l'assenza di interesse ad agire. La Corte ha indicato i canali corretti per ottenere la restituzione (sollecitazione agli organi sociali e, se del caso, rimedi civili/penali, oppure opposizione al giudice dell'esecuzione per contestare l'operato dell'amministratore giudiziario). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    Articolo richiamato per l'onere di sostenere le spese del procedimento; la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per condannare il ricorrente alle spese e, in via equitativa, a una somma a favore della Cassa delle Ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata per giustificare l'applicazione di un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende e per valutare l'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2)

    n. 29663 del 04/04/2019 (Tufo) e n. 946 del 21/11/2018 (Della Santina)

    Richiamata per chiarire le vie di tutela corrette: la sollecitazione agli organi sociali (e i successivi rimedi civili/penali) o l'opposizione al giudice dell'esecuzione per il controllo dell'operato dell'amministratore giudiziario

Massime di principio

  • Non è ammessa l'impugnazione "in surrogazione": solo il soggetto in favore del quale può essere disposto il dissequestro (o il suo legale rappresentante) ha legittimazione ad agire
  • Chi agisce deve dimostrare la legittimazione e l'interesse diretto e personale; il mero status di socio non è sufficiente se non si agisce in veste di rappresentante della società
  • Se si contesta l'operato dell'amministratore giudiziario o le modalità di esecuzione della misura, il rimedio adeguato è l'opposizione al giudice dell'esecuzione; altrimenti si può sollecitare l'intervento degli organi sociali e, se necessario, adire i rimedi civili o penali ordinari
  • La presentazione di ricorsi infondati o privi di legittimazione può comportare condanna alle spese e l'applicazione di somme in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa
  • In situazioni analoghe è fondamentale acquisire preventivamente procura o mandato idoneo e provare l'interesse diretto prima di proporre impugnazioni per evitare l'inammissibilità

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