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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16701/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, riformando il Tribunale di Ferrara, aveva dichiarato il non luogo a procedere per il reato di truffa e revocato le statuizioni civili per tardività della querela. Il ricorrente contestava la motivazione della Corte territoriale sostenendo che la data di conoscenza della condotta delittuosa era stata erroneamente accertata su atti inidonei e che non era stata adeguatamente considerata la dichiarazioni rese dagli imputati e dai testi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione sulla tempestività della querela comporti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e che la diversa ricostruzione proposta dal ricorrente costituisca una mera lettura alternativa del compendio probatorio non esaminabile in sede di legittimità. In particolare la Corte ha ritenuto logica e priva di vizi la motivazione secondo cui Fracassi aveva già il 26/11/2011 lamentato raggiri e che la piena consapevolezza si sarebbe avuta il 22/02/2012 (richiesta di delega per cessione gratuita delle quote), mentre la querela era stata depositata il 29/08/2012, risultando quindi tardiva. Per effetto dell'inammissibilità, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende; ha altresì respinto la domanda di condanna degli imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile. La Corte ha inoltre osservato che, dichiarando il ricorso inammissibile, non era necessario applicare la novella dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. (questione anzi rimessa alle Sezioni Unite in ordine alla sua applicabilità ratione temporis).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020

    Indica le modalità procedurali seguite (es. forme semplificate/da remoto) per lo svolgimento dell'udienza o del procedimento; qui è richiamata in apertura per motivi formali sullo svolgimento del processo

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La novella prevede la possibilità, in determinate ipotesi, del trasferimento della decisione al giudice civile (in relazione alle statuizioni civili), ma tale trasferimento è subordinato al primo accertamento di non inammissibilità dell'atto da parte del giudice penale; se il ricorso penale è inammissibile la norma non si applica e la questione civile va gestita separatamente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con condanna al pagamento delle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Le questioni strettamente di fatto (es. determinazione della data in cui la parte ha avuto conoscenza della condotta lesiva e la tempestività della querela) sono riservate ai giudici di merito e, se decise in modo logicamente fondato, non sono riesaminabili in Cassazione: un diverso apprezzamento delle stesse costituisce mera alternativa interpretativa non ammissibile in sede di legittimità
  • Per opporre efficacemente una decisione di tardività della querela è necessario che il ricorrente impugni e provi la ricostruzione fattuale davanti ai giudici di merito; in Cassazione si possono dedurre principalmente vizi di diritto, illogicità manifesta della motivazione o violazioni di norme procedurali
  • Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto va valutato il rischio di impugnare senza forte base giuridica
  • La norma che prevede il trasferimento della decisione sulle statuizioni civili al giudice civile (art. 573, comma 1-bis) non opera quando il giudice penale dichiara l'atto inammissibile: prima occorre la verifica di ammissibilità in sede penale
  • Per evitare che una querela sia dichiarata tardiva è importante documentare e provare tempestivamente la data di conoscenza del fatto e depositare atti o comunicazioni idonee a dimostrare tale data (corrispondenze, richieste formali, documenti riceventi, ecc.)

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