Cassazione Civile, Ordinanza n. 35073/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla domanda di annullamento della delibera assembleare straordinaria del 27 aprile 2015. Ha inoltre condannato la socia al pagamento delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una socia, di due delibere adottate dall'assemblea di una società a responsabilità limitata: una delibera ordinaria di approvazione dei bilanci 2013 e 2014 e una delibera straordinaria che disponeva aumento di capitale e trasferimento della sede sociale. Il Tribunale aveva annullato la delibera ordinaria e, per la delibera straordinaria, aveva declinato la competenza in favore degli arbitri assegnando 60 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al collegio arbitrale. La socia, entro il termine, aveva depositato presso la Camera Arbitrale una istanza con cui richiamava l'atto di citazione originario, trascriveva le domande già proposte, dava atto della clausola compromissoria e chiedeva la nomina dell'arbitro, comunicando l'istanza alla società via PEC. La società ha poi chiesto al Tribunale di dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva e rituale riassunzione dinanzi agli arbitri, sostenendo che non fosse stata proposta una vera domanda arbitrale, ma soltanto una richiesta di nomina dell'arbitro e che inoltre mancasse il deposito nel registro delle imprese previsto dall'art. 35 d.lgs. 5/2003. Il Tribunale ha accolto tale tesi e dichiarato l'estinzione limitatamente alla domanda sulla delibera straordinaria. In appello, invece, la Corte di Catania ha ritenuto sufficiente l'istanza depositata presso la Camera Arbitrale, valorizzandone il contenuto sostanziale e negando che il mancato deposito nel registro imprese comportasse estinzione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 44 e 50 c.p.c., degli artt. 34, 35 e 36 d.lgs. 5/2003, dell'art. 669-octies, comma 5, c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che: nell'arbitrato societario la domanda di accesso agli arbitri deve comunque essere proposta e identificare gli estremi soggettivi e oggettivi del rapporto; l'istanza rivolta alla Camera Arbitrale per la sola nomina dell'arbitro non equivale a domanda arbitrale; la riassunzione non era stata notificata ritualmente; il deposito nel registro delle imprese è adempimento inderogabile e la sua omissione rende la domanda non opponibile ai soci non intervenuti. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'istante si era limitata alla richiesta di designazione dell'arbitro e non aveva proposto una vera domanda di arbitrato, mentre il deposito nel registro delle imprese, pur non essendo il profilo decisivo, confermava l'inosservanza della disciplina inderogabile. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di annullamento della delibera straordinaria di aumento di capitale e trasferimento della sede sociale, con condanna della socia soccombente alle spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla riassunzione dopo la declinatoria di competenza
art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
nell'arbitrato societario il potere di nomina degli arbitri deve essere conferito inderogabilmente a un terzo estraneo alla società; la norma non disciplina espressamente il modo di instaurazione del procedimento, ma impone comunque la proposizione di una domanda che identifichi il rapporto arbitrale
art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
la domanda di arbitrato deve essere iscritta nel registro delle imprese; si tratta di adempimento inderogabile, funzionale alla pubblicità-notizia e alla possibilità di intervento dei soci; la sua omissione rende il provvedimento non opponibile ai soci non intervenuti
art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme della disciplina dell'arbitrato societario
art. 669-octies, comma 5, c.p.c.
richiamato dal tribunale come parametro del contenuto dell'atto di promozione dell'arbitrato, ma la Corte di cassazione ha valorizzato soprattutto la disciplina speciale dell'arbitrato societario
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'estinzione del processo per mancata riassunzione
nel procedimento arbitrale ordinario la domanda di accesso agli arbitri, quando la nomina è rimessa alle parti, deve contenere l'indicazione dell'arbitro designato e l'invito alla controparte a designare il proprio; tale schema è distinto dall'arbitrato societario
richiamata nel motivo di ricorso in tema di notifica a mezzo PEC e forma della notificazione
richiamato dalla Corte d'appello come indice della possibilità di utilizzare l'atto introduttivo nel giudizio di riassunzione dinanzi all'autorità giudiziaria
Massime di principio
- Nell'arbitrato societario la riassunzione del giudizio dopo la declinatoria di competenza deve tradursi in una effettiva domanda di arbitrato, idonea a individuare il rapporto controverso; la mera richiesta di nomina dell'arbitro non è sufficiente quando non contenga la proposizione della domanda nei confronti della controparte.
- La disciplina dell'arbitrato societario è speciale e non coincide con il modello dell'arbitrato ordinario: il meccanismo di nomina dell'arbitro da parte di un terzo estraneo alla società non elimina la necessità di una domanda arbitrale, ma distingue tale domanda dall'istanza di nomina.
- Il deposito della domanda di arbitrato nel registro delle imprese, previsto dall'art. 35 d.lgs. 5/2003, è adempimento inderogabile collegato alla funzione di pubblicità e alla tutela dei soci; la sua omissione non è neutra e incide sull'opponibilità del procedimento ai soci non intervenuti.
- Nel valutare la rituale riassunzione di un giudizio trasferito dalla sede giudiziaria a quella arbitrale occorre privilegiare la sostanza dell'atto solo entro i limiti segnati dalla disciplina speciale; non è consentito sostituire integralmente la domanda arbitrale con un atto meramente preparatorio o organizzativo come la richiesta di designazione dell'arbitro.
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