Ordinanza n. 583/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di non idoneità attitudinale, emanato dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale in data 01.12.2025 e notificato a mani proprie alla ricorrente in pari data, nell’ambito del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto in data 22.04.2025; del decreto di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per quanto concerne l’aliquota di 2.517 posti (successivamente ampliata a 3.117 posti) destinata ai candidati provenienti dalla vita civile, pubblicato in data 19.12.2025, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente tra i vincitori del concorso; di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale adottato dalla Commissione collegiale il 1° dicembre 2025, nonché il decreto di approvazione della graduatoria finale nella parte in cui non la include tra i vincitori. La candidata aveva ottenuto un punteggio di 42/75 al test cognitivo, qualificato come medio e quindi sufficiente; aveva inoltre superato positivamente il colloquio con il perito selettore, che aveva evidenziato equilibrio, buona motivazione e conoscenza della Polizia di Stato, attribuendole il punteggio complessivo di 3/4, con giudizio finale di sufficiente e compatibile. La successiva valutazione negativa della Commissione collegiale è stata contestata in ragione dell’incongruità rispetto agli esiti positivi delle precedenti fasi della verifica attitudinale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando evidenti incongruità tra la precedente e la successiva fase della verifica attitudinale. Ha sospeso l’esecutività del giudizio di non idoneità esclusivamente al fine di consentire una nuova verifica attitudinale della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione, senza definire il merito della controversia né disporre direttamente l’ammissione della candidata tra i vincitori. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 7 luglio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Richiamato quale fondamento, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., della notificazione con modalità semplificate per l’integrazione del contraddittorio.
Richiamato per autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante forme semplificate di notificazione.
Utilizzato quale base normativa per la notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in materia di tutela dei dati personali quale ulteriore fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’evidente incongruità tra gli esiti positivi delle precedenti fasi di una verifica attitudinale e il successivo giudizio collegiale di non idoneità può integrare un fumus sufficiente a giustificare la sospensione dell’esecutività dell’esito negativo e la rinnovazione dell’accertamento.
- Quando la rinnovazione di una valutazione attitudinale è disposta per incongruenza dell’esito impugnato rispetto alle precedenti risultanze, essa deve essere effettuata da una Commissione in diversa composizione, quale misura diretta a garantire imparzialità e attendibilità della nuova valutazione.
- La tutela cautelare può essere conformata mediante la rinnovazione della verifica, senza anticipare la definizione del merito né attribuire direttamente al candidato il risultato finale della procedura concorsuale.
- Nel giudizio avente ad oggetto l’esclusione o la mancata inclusione nella graduatoria di una procedura concorsuale, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale e autorizzare la notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
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