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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

Un iscritto alla Cassa, già presente negli elenchi della medesima alla data del 31 dicembre 1991, aveva chiesto nel febbraio 2007 la liquidazione della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione. La Cassa aveva applicato il regime ordinario ritenendo necessario anche il compimento del settantesimo anno di età, mentre il pensionato aveva sostenuto che, ai fini della disciplina più favorevole di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006, fosse sufficiente il raggiungimento del requisito contributivo minimo di vent'anni previsto dal regolamento interno per gli iscritti ante 1992. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del pensionato, affermando che la norma derogatoria non richiamasse il requisito anagrafico. La Cassa ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006 in relazione all'art. 51 del regolamento di esecuzione, sostenendo che il requisito contributivo non poteva essere considerato isolatamente, essendo inscindibilmente collegato al requisito dell'età ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in totalizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa. Ha ritenuto erronea l'interpretazione della Corte d'appello che aveva escluso la rilevanza del requisito anagrafico. Secondo la Cassazione, l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006 va letto sistematicamente e restrittivamente, poiché si tratta di una deroga alla disciplina generale: il rinvio al "conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia" implica che il requisito contributivo debba essere valutato insieme a quello anagrafico previsto dall'ordinamento della gestione. Pertanto, non era sufficiente il solo requisito contributivo di vent'anni in astratto, senza il compimento dell'età richiesta. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame della domanda e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 4 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42

    per gli enti previdenziali privatizzati la misura della pensione in totalizzazione è determinata secondo il sistema contributivo; il comma 5 è norma derogatoria e va interpretato restrittivamente.

  • art. 4 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42

    la disciplina di favore opera solo se il requisito contributivo maturato nella gestione è almeno pari a quello minimo richiesto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, dovendosi considerare anche il requisito anagrafico, non essendo sufficiente la sola anzianità contributiva.

  • art. 51 del Regolamento di esecuzione della Cassa Ragionieri

    la norma interna collega il requisito contributivo all'età (65 anni con 30 anni; 70 anni con 25 anni; per gli iscritti al 31 dicembre 1991, 20 anni), mostrando che età e contribuzione sono requisiti combinati.

  • art. 51 del Regolamento di esecuzione della Cassa Ragionieri

    il trattamento pensionistico comprende una quota contributiva calcolata trasformando in rendita il montante sulla base del coefficiente relativo all'età effettivamente compiuta alla data della domanda.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    indicata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.

    indicata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    richiamata per la riserva di deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.

Massime di principio

  • In tema di pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione per enti previdenziali privatizzati, il requisito contributivo non può essere isolato dal requisito anagrafico quando la disciplina applicabile collega espressamente il diritto alla pensione di vecchiaia al loro concorso.
  • Le norme che prevedono una deroga al regime generale vanno interpretate restrittivamente; in assenza di elementi testuali univoci, non è consentito ampliare la deroga fino a eliminare un requisito espressamente immanente alla fattispecie previdenziale.
  • Il rinvio operato dalla legge al "conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia" implica il richiamo all'ordinamento della gestione previdenziale nel suo complesso, comprensivo sia dell'anzianità contributiva sia dell'età pensionabile prevista per l'accesso alla prestazione.
  • Quando il regolamento dell'ente modula l'anzianità contributiva in relazione all'età, il requisito minimo di contribuzione non è autonomo ma va letto come parte di una combinazione età-contribuzione necessaria per maturare il diritto alla pensione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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