Cassazione Penale, Sentenza n. 32763/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida, emessa il 10/03/2023 dal GIP di Bergamo, del provvedimento del Questore che aveva disposto (ex art. 6, legge n. 401/1989) il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 8 anni e l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Bergamo in occasione delle partite dell'Atalanta per 5 anni. Il ricorrente ha dedotto principalmente la violazione del diritto di difesa per compressione del termine di 48 ore previsto per depositare memorie difensive (il Daspo è stato notificato l'8/03/2023 alle 18:13 e la convalida depositata il 10/03/2023 alle 14:00, mentre la memoria difensiva è stata inviata via PEC il 10/03/2023 alle 16:44). Sono stati altresì denunciati vizi di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la convalida e l'indeterminatezza delle manifestazioni sportive cui si riferisce l'obbligo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida non poteva essere depositata prima del decorso del termine di 48 ore dall'avvenuta notifica, termine necessario per l'esercizio effettivo del diritto di difesa mediante deposito di memorie. Poiché la memoria difensiva è stata depositata entro il termine delle 48 ore ma la decisione del GIP è stata depositata prima del suo deposito in cancelleria, sussiste la nullità della convalida per violazione del termine. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bergamo (indicato in sentenza come del 01/03/2023) limitatamente all'obbligo di presentazione; ha altresì ritenuto inammissibile la richiesta di trattazione orale trattandosi di procedimento ex art. 611 c.p.p.
Norme richiamate
Predisposizione di misure interdittive (Daspo) per le turbative nelle manifestazioni sportive; la convalida giudiziale delle misure impone il rispetto delle garanzie procedurali, inclusi i termini per l'esercizio del diritto di difesa.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla compressione dei termini difensivi; utilizzato per sostenere che il precario rispetto dei termini ha inciso sul diritto di difesa.
Regime di procedura sommaria per alcuni provvedimenti urgenti: in tali procedimenti è inammissibile la richiesta di trattazione orale, pertanto le decisioni si adottano in forma scritta e secondo i termini previsti.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 20366/2020, "Pedretti")
La convalida del provvedimento del questore non può intervenire prima del decorso delle 48 ore dalla notifica, pena la nullità generale per lesione del diritto di difesa.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 47811/2022, "Pasotti")
La nullità non opera se il destinatario ha depositato la memoria entro 48 ore e il giudice decide dopo il deposito dandone conto e confutandola nell'ordinanza; altrimenti la nullità persiste.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di provvedimenti limitativi della libertà (es. Daspo) non può essere adottata prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica: il rispetto di tale termine è essenziale per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- Se la difesa presenta memorie entro le 48 ore, il giudice deve attendere il loro deposito e, se decide dopo, deve esplicitamente prenderle in considerazione e confutarle nella motivazione; in mancanza, la convalida è nulla.
- Nei procedimenti in forma sommaria ex art. 611 c.p.p. la richiesta di trattazione orale è generalmente inammissibile: le contestazioni procedurali relative al tempo utile per il deposito delle difese vanno curate per via documentale (memorie/Pec).
- La nullità della convalida può determinare l'inefficacia parziale del provvedimento amministrativo impugnato (es. efficacia mantenuta per alcune misure e dichiarata inefficace per altre, come l'obbligo di presentazione), quindi l'impugnazione può ottenere risultati selettivi.
- Per impugnare efficacemente provvedimenti analoghi è strategico contestare tempestivamente il mancato rispetto dei termini per l'esercizio del diritto di difesa (ad es. prova di notifica e orari di deposito delle memorie), poiché costituisce motivo di annullamento senza rinvio.
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