Cassazione Civile, Ordinanza n. 26845/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso presentata dall'avvocato dopo la revoca del mandato, per l'attività difensiva prestata in un giudizio in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In accoglimento dell'opposizione, la Corte d'appello aveva liquidato i compensi dovuti, ma aveva compensato integralmente le spese del giudizio di opposizione richiamando la peculiarità della vicenda, la qualità delle parti e l'atteggiamento processuale del Ministero, rimasto intimato. Con l'unico motivo di ricorso il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, una volta accolta l'opposizione e riconosciuto il diritto alla liquidazione del compenso, non vi erano i presupposti per compensare le spese, in assenza di reciproca soccombenza e senza specifiche gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricordato che, nel testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione totale o parziale delle spese in assenza di reciproca soccombenza è consentita solo in caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oltre alle ulteriori gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla Corte costituzionale, purché specifiche e puntualmente indicate in motivazione. Ha quindi rilevato che le formule utilizzate dal giudice di merito erano generiche e di stile, non idonee a consentire il controllo sulla congruità della decisione, e che la contumacia della controparte non bastava di per sé a giustificare la compensazione. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Livorno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il vizio dedotto in cassazione per denunciare l'erronea applicazione delle norme sulle spese processuali
richiamato quale norma generale sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese di lite
nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione delle spese solo in presenza dei presupposti tipizzati e di ragioni specifiche adeguatamente motivate
art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132
ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo rilevante per la controversia
legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014, richiamata per la disciplina applicabile ratione temporis
sentenza Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083
le ragioni di compensazione non possono essere tratte da formule generiche o da elementi astratti della controversia
Cass. civ., sez. VI, 17 ottobre 2013, n. 23632
le ragioni di compensazione devono riferirsi a specifiche circostanze della controversia e devono essere esplicitate
Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 22763
conferma che la motivazione sulla compensazione deve essere specifica e controllabile
Cass. civ. n. 14411/2016
le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere espresse con formule generiche come la mera particolarità della fattispecie
Cass. civ. n. 12867/2018
la contumacia della controparte non esclude la sostanziale soccombenza e non basta, da sola, a fondare la compensazione delle spese
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza è ammessa solo entro confini rigorosi e con motivazione specifica, riferita a circostanze concrete della controversia.
- Le ragioni addotte per compensare le spese non possono essere formulate in modo generico o stereotipato, né ricavate dalla sola natura della causa, dalla struttura del procedimento o da espressioni di stile come la mera "peculiarità della vicenda".
- La contumacia della parte vittoriosa o intimata non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per compensare le spese, se permane la sostanziale soccombenza della controparte.
- Quando il giudice accoglie la domanda/opposizione e liquida il compenso dovuto, la regolazione delle spese deve rispettare il principio di soccombenza salvo rigorosa e specifica giustificazione della compensazione.
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