Cassazione Penale, Ordinanza n. 35850/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La decisione riguarda l’omessa distrazione, nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2026, delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in favore della parte civile ADOC Napoli e Campania, benché il suo difensore procuratore speciale si fosse dichiarato antistatario e avesse presentato specifica richiesta. La sentenza originaria aveva dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati e li aveva condannati, in solido, a rifondere alla parte civile euro 6.000, oltre accessori di legge, senza però indicare che la somma dovesse essere distratta in favore del difensore. Il difensore ha chiesto la correzione dell’omissione.
La decisione
La Corte ha qualificato l’omessa indicazione della distrazione come mero errore materiale, privo di effetti sulla validità della sentenza del 5 marzo 2026, e ha disposto la correzione del dispositivo. È stata aggiunta la formula «da distrarsi in favore del difensore procuratore speciale dichiaratosi antistatario». Restano ferme la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna solidale alla rifusione di euro 6.000, oltre accessori di legge, per le spese della parte civile.
Norme richiamate
nel dichiarare inammissibili i ricorsi, ha condannato i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
La disposizione è richiamata per la condanna conseguente all’inammissibilità dei ricorsi alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende; la correzione non modifica tali statuizioni.
Massime di principio
- L’omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese liquidate in favore della parte civile, quando il difensore procuratore speciale si sia dichiarato antistatario e abbia formulato specifica richiesta, può essere corretta come errore materiale, senza incidere sulla validità della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35786/2026 del 12/10/2026
- ordinanza_penale · 12 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35789/2026 del 12/10/2026
- ordinanza_penale · 12 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35791/2026 del 12/10/2026
- ordinanza_penale · 12 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35794/2026 del 12/10/2026
- ordinanza_penale · 12 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35795/2026 del 12/10/2026
- ordinanza_penale · 12 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35796/2026 del 12/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →