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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35850/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda l’omessa distrazione, nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione del 5 marzo 2026, delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in favore della parte civile ADOC Napoli e Campania, benché il suo difensore procuratore speciale si fosse dichiarato antistatario e avesse presentato specifica richiesta. La sentenza originaria aveva dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati e li aveva condannati, in solido, a rifondere alla parte civile euro 6.000, oltre accessori di legge, senza però indicare che la somma dovesse essere distratta in favore del difensore. Il difensore ha chiesto la correzione dell’omissione.

La decisione

La Corte ha qualificato l’omessa indicazione della distrazione come mero errore materiale, privo di effetti sulla validità della sentenza del 5 marzo 2026, e ha disposto la correzione del dispositivo. È stata aggiunta la formula «da distrarsi in favore del difensore procuratore speciale dichiaratosi antistatario». Restano ferme la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna solidale alla rifusione di euro 6.000, oltre accessori di legge, per le spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    nel dichiarare inammissibili i ricorsi, ha condannato i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

    La disposizione è richiamata per la condanna conseguente all’inammissibilità dei ricorsi alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende; la correzione non modifica tali statuizioni.

Massime di principio

  • L’omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese liquidate in favore della parte civile, quando il difensore procuratore speciale si sia dichiarato antistatario e abbia formulato specifica richiesta, può essere corretta come errore materiale, senza incidere sulla validità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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