Cassazione Penale, Ordinanza n. 20036/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sulla motivazione della Corte territoriale circa la quantificazione dell'aumento di pena per il reato giudicato esternamente e unificato sotto il vincolo della continuazione. Ha inoltre richiamato le conseguenze ex art. 616 c.p.p. derivanti dall'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 26/06/2025, resa in sede di rinvio. Le doglianze riguardavano il percorso motivazionale seguito dal giudice del rinvio in ordine alla misura dell'aumento di pena applicato per un fatto già giudicato separatamente e ritenuto in continuazione. Secondo la Corte di cassazione, le censure erano manifestamente infondate perché investivano un apprezzamento di merito adeguatamente motivato, limitato all'oggetto del giudizio devoluto in rinvio, e non censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, cioè le conseguenze economiche/processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- In sede di rinvio il giudice di merito è sindacabile in cassazione solo entro i limiti dell'oggetto devoluto dal giudizio rescissorio; la motivazione sulla quantificazione della pena è censurabile solo se mancante, manifestamente illogica o del tutto inadeguata.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito sulla misura dell'aumento di pena, quando la sentenza impugnata dia conto in modo sufficiente e non illogico delle ragioni della decisione, sono inammissibili in sede di legittimità.
- La manifesta infondatezza dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenti statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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