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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32860/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tanzi aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81, comma 2 c.p.) in sede esecutiva con riferimento a tre sentenze del Tribunale di Bari (2/9/2000, 9/4/2002, 4/12/2002). Il Tribunale di Siena dichiarò l'istanza inammissibile perché l'aveva ritenuta mera riproposizione di una precedente richiesta già rigettata (23/11/2022). La difesa ha invece prodotto nuovi atti e documenti (ordinanza cautelare, sintesi intercettazioni, richiesta del PM di misura cautelare e altri atti d'indagine) non valutati nella precedente decisione, sostenendo che tali elementi dimostrano l'unitarietà del disegno criminoso e la connessione tra le condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 666, comma 2 c.p.p. consente la dichiarazione di inammissibilità solo quando la riproposizione sia palesemente identica e priva di nuovi elementi rilevabili "ictu oculi". Poiché la difesa aveva allegato atti non valutati nella precedente decisione che, quantomeno in prima analisi, potevano essere idonei a dimostrare l'unità del disegno criminoso, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminarli nel contraddittorio e, se necessario, acquisire d'ufficio altri documenti o prove. Il decreto impugnato è stato annullato e gli atti sono stati rimessi al giudice dell'esecuzione perché proceda nelle forme di legge, mantenendo impregiudicata la decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza se si tratta di mera riproposizione di una richiesta già rigettata; tale preclusione opera solo quando la mancanza di novità sia di palmare evidenza e rilevabile ictu oculi.

  • art. 666, comma 5 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice il potere di chiedere documenti e informazioni e, se occorre, assumere prove nel rispetto del contraddittorio; norma richiamata a fondamento dei poteri istruttori del giudice dell'esecuzione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura davanti al giudice dell'esecuzione per l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; il giudice mantiene piena capacità istruttoria per valutare le allegazioni e acquisire documenti.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice possa acquisire d'ufficio gli atti necessari; in materia di continuazione il giudice dell'esecuzione non è vincolato esclusivamente al contenuto delle sentenze oggetto della richiesta.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamata nella sentenza come riferimento ai limiti ordinari di ammissione della prova; tuttavia il giudice dell'esecuzione può assumere prove anche al di fuori dei vincoli dell'art. 190, nel rispetto della libertà morale e del contraddittorio.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità per mera riproposizione è possibile solo se l'assenza di "novità" è immediatamente evidente; se sono prodotti elementi non valutati nella precedente decisione il giudice deve esaminarli nel contraddittorio.
  • Il giudice dell'esecuzione può acquisire d'ufficio documenti e prove necessari per valutare la sussistenza del vincolo di continuazione, e non è vincolato esclusivamente al contenuto delle sentenze definitive.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi che prospettino l'unicità del disegno criminoso (tempi ravvicinati, omogeneità delle condotte, riconducibilità a un medesimo programma), ma non ha l'onere di provare definitivamente tale unicità: spetta al giudice istruttore approfondire.
  • Sentenze di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) con motivazioni sintetiche non impediscono al giudice dell'esecuzione di acquisire ulteriori atti o fascicoli per verificare l'eventuale collegamento tra reati.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di valutare atti nuovi o di acquisire documenti rilevanti senza contraddittorio, la decisione è annullabile e il procedimento deve essere riaperto per consentire l'esame pieno delle allegazioni.

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