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Sentenza

Sentenza del 27/03/2018 n. 1315 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Residenza in Italia - Presunzione di residenza in Iitalia - Prova contraria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Ufficio aveva accertato la residenza fiscale del contribuente in Italia applicando l’art. 2, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 917/1986 (TUIR), nonostante la cancellazione dall’anagrafe italiana e l’iscrizione all’AIRE. In presenza dei presupposti normativi, l’Ufficio può presumere la residenza in Italia e spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’effettiva residenza all’estero. Tale prova deve basarsi su elementi concreti, come contratti, utenze, pagamento del canone televisivo e assicurazioni relative all’immobile estero utilizzato come abitazione familiare.

La decisione

La presunzione di residenza in Italia non è stata ritenuta sufficiente a fronte di una prova concreta dell’effettiva residenza familiare in Svizzera. La disponibilità di un immobile in Italia non è stata considerata decisiva, poiché, per ubicazione e caratteristiche, risultava destinato a esigenze di vacanza e non a una stabile residenza. L’accertamento fondato esclusivamente o prevalentemente su tale elemento non è quindi risultato idoneo a dimostrare la residenza fiscale italiana.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La residenza fiscale delle persone fisiche è collegata ai criteri previsti dalla norma; la valutazione deve considerare la situazione sostanziale del contribuente e non soltanto gli adempimenti formali.

  • Art. 2, comma 2-bis, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Nei casi previsti dalla disposizione, l’Amministrazione può presumere la residenza fiscale in Italia, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova concreta e documentata dell’effettiva residenza all’estero.

Massime di principio

  • La cancellazione dall’anagrafe italiana e l’iscrizione all’AIRE non sono necessariamente decisive: occorre dimostrare che la residenza estera sia effettiva e non meramente formale.
  • Quando opera una presunzione di residenza fiscale in Italia, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve produrre documentazione coerente e concreta relativa alla vita abituale all’estero.
  • Sono particolarmente rilevanti i documenti riguardanti l’abitazione familiare estera, come contratti, utenze, assicurazioni, canoni e altre spese ricorrenti.
  • La semplice proprietà o disponibilità di un immobile in Italia non dimostra automaticamente la residenza fiscale italiana: devono essere valutate le sue caratteristiche, l’ubicazione e la concreta destinazione d’uso.
  • Un immobile italiano utilizzato occasionalmente per vacanze o soggiorni temporanei, senza ulteriori elementi di stabile collegamento personale e familiare, può non essere sufficiente a radicare la residenza fiscale in Italia.
  • La valutazione deve essere complessiva e basata sui fatti concreti: abitazione effettiva, centro della vita familiare, utenze, rapporti economici e permanenza abituale.

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