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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20064/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amato chiedeva il riconoscimento della maggiore detrazione di pena (liberazione anticipata speciale) prevista dal d.l. 23/12/2013, n. 146 per il periodo di espiazione dall'11.7.2010 al 10.1.2014. Tale istanza era stata in precedenza respinta dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo (ordinanza 10/12/2015) sulla base dell'inapplicabilità del beneficio ai condannati per reati ostativi (art. 4-bis ord. pen.) e si era formato giudicato esecutivo. In reclamo/ricorso il difensore ha invocato le sentenze della Corte costituzionale n. 32/2020 e n. 17/2021 per sostenere che tali pronunce riconoscono natura sostanziale ad alcuni istituti penitenziari e, quindi, impediscono la retroattività dell'eliminazione del beneficio nella legge di conversione, creando un nuovo elemento idoneo a superare il giudicato esecutivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato che non sussiste un mutamento giurisprudenziale idoneo a travolgere il giudicato esecutivo e che le pronunce richiamate (Corte cost. n. 32/2020 e n. 17/2021) non autorizzano l'ultrattività della disposizione favorevole del d.l. n. 146/2013 eliminata in sede di conversione (legge n. 10/2014). La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 77 Cost., i decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio e che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto infondate analoghe deduzioni sulla applicabilità della disciplina del d.l. 146/2013 quando parti di esso sono state eliminate nella conversione. Ha inoltre dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale sull'esclusione dei reati dell'art. 4-bis dalla disciplina di favore.

Norme richiamate

  • decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146

    art. 4, comma 4 prevedeva: "ai condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni... soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale"

    La Corte ha rilevato che la previsione favorevole contenuta nel comma 4 è stata eliminata nella legge di conversione e non può vantare efficacia ultrattiva nei confronti dei comportamenti pregressi; dunque non travolge il giudicato esecutivo costituito dall'ordinanza di rigetto.

  • legge di conversione 10/2014

    modifiche apportate al comma 1 di art. 4 del d.l. 146/2013 che escludono dal riconoscimento della maggiore detrazione i condannati per i reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen.

    La modifica di conversione ha eliminato la parte favorevole e tale eliminazione non è retroattiva nei termini che consentirebbero di travolgere un giudicato esecutivo sorto dopo il rigetto dell'istanza.

  • art. 77 Cost.

    I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti

    La Corte ha applicato il principio costituzionale per affermare che le disposizioni di decreti-legge non convertiti non possono essere fatte valere come norme con efficacia ultrattiva né come fonte di diritti o aspettative per fatti anteriori o domande sub iudice al momento della conversione.

  • art. 4-bis ord. pen. (art. 416 bis c.p. per associazione mafiosa)

    Rappresenta il riferimento ai reati ostativi; la disciplina speciale di favore può escludere i condannati per tali delitti e tale esclusione non è ritenuta irragionevole né incostituzionale nel caso concreto.

  • L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 (art. 54 ord. pen.)

    Normativa di base sulla liberazione anticipata; il d.l. 146/2013 aveva temporaneamente ampliato la misura (fino a 75 giorni per semestre) ma la conversione ha rideterminato l'ambito di applicazione.

  • art. 69-bis ord. pen.

    Regola il reclamo avverso i provvedimenti in materia di esecuzione; contestazione procedurale impiegata dal ricorrente per impugnare l'ordinanza.

  • Corte costituzionale, sent. n. 32/2020 e n. 17/2021

    Le pronunce hanno riconosciuto che alcune norme penitenziarie possono avere natura sostanziale, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che tali decisioni non autorizzano, di per sé, l'ultrattività di una disposizione favorevole di un decreto-legge eliminata nella conversione né sono sufficienti a travolgere un giudicato esecutivo.

  • Corte EDU, Del Rio Prada c. Spagna, Grande Camera, 21/10/2013

    Sentenza citata per la distinzione tra misure di tipo penal e misure di esecuzione; la Corte di cassazione ha ritenuto che il richiamo alla sentenza non è decisivo per ritenere applicabile la regola dell'irretroattività della legge penale sfavorevole alla fattispecie dei benefici penitenziari oggetto del processo.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, Panno n.34073/2014; Moretti; Mollace)

    Decisioni della Cassazione che già hanno escluso l'applicabilità della disciplina del d.l. 146/2013 quando parti di esso sono state successivamente eliminate nella legge di conversione; tali precedenti sono stati richiamati e confermati.

Massime di principio

  • Un giudicato esecutivo formatosi in sede di esecuzione è vincolante e non viene travolto automaticamente da successive pronunce: solo un mutamento giurisprudenziale di portata tale (di norma decisione delle Sezioni Unite basata su principi costituzionali o sovranazionali) può costituire il nuovo elemento idoneo a superarlo.
  • Le disposizioni favorevoli contenute in un decreto-legge che siano eliminate o modificate in sede di conversione non conservano efficacia ultrattiva per i comportamenti anteriori o per domande presentate e decise prima della conversione, salvo diversa espressa previsione normativa conforme all'art. 77 Cost.
  • In materia di benefici penitenziari si deve valutare caso per caso se la norma abbia natura sostanziale o attenga all'esecuzione: la giurisprudenza tende a considerare le modifiche ai benefici come norme di esecuzione, non sempre ricomprese nella protezione dell'art. 2 c.p. e dell'art. 25 Cost.
  • La mera invocazione di pronunce costituzionali o di una sentenza della Corte EDU non è sufficiente a rimettere in discussione un giudicato; occorre che tali pronunce determinino un reale e specifico mutamento di diritto applicabile al caso concreto.
  • Quando il beneficio è stato espressamente escluso per particolari reati (p. es. art. 4-bis/416-bis c.p.), la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale è limitata salvo mostrare situazioni omologhe trattate diversamente e dunque una irragionevole discrasia che possa essere censurata.

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