Cassazione Penale, Ordinanza n. 09198/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta emessa l'11/10/2024. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la possibilità per l'imputato e, quindi, anche per il condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso deve infatti essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità che considera irrilevante l'autenticazione della firma del ricorso da parte di un legale o la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, perché tali elementi non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio. Non emergono dal testo ulteriori questioni di merito sull'ordinanza di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come interpretati dopo la legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
dopo la legge n. 103 del 2017 esclude la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
consente la declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
ha introdotto la regola che esclude il ricorso personale per cassazione da parte dell'imputato/condannato e ha rafforzato il requisito di sottoscrizione tecnica dell'atto
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello
richiamata come precedente che conferma l'obbligo di sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
richiamata per affermare che è irrilevante l'autenticazione della firma o la sottoscrizione "per accettazione" del difensore, perché non attribuiscono a quest'ultimo la titolarità dell'atto
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, anche quando l'atto sia stato materialmente redatto o autenticato da un difensore.
- L'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato, così come la sottoscrizione del difensore 'per accettazione' del mandato o della delega al deposito, non suppliscono al difetto di titolarità dell'atto impugnatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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