Cassazione Penale, Sentenza n. 34795/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione. Il ricorrente deduceva: 1) mancata notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata presso il domicilio eletto; 2) nullità dell'ordinanza per inosservanza delle norme sulla documentazione audiovisiva dell'interrogatorio di garanzia (art. 294, co. 6-bis c.p.p. e art. 141-bis c.p.p., come modificati dal D.Lgs. 150/2022), lamentando che l'interrogatorio non sarebbe stato registrato come prescritto
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che un eventuale difetto di notifica non incide sulla validità dell'atto ma solo sul termine per impugnare, e nel caso il ricorso era tempestivo. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: la nuova disciplina sull'uso della riproduzione audiovisiva (art. 141-bis c.p.p., modificato) è di stretta interpretazione e si applica principalmente agli interrogatori di persone in stato di detenzione e agli interrogatori che non si svolgono in udienza. Poiché Esposito fu interrogato in udienza di convalida (contraddittorio), la prescrizione dell'audioregistrazione non trovava applicazione; inoltre l'art. 294, comma 6-bis prevede la possibilità di ricorrere alla fonoregistrazione in caso di indisponibilità delle apparecchiature. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma richiamata per giustificare il trattamento con contraddittorio scritto del procedimento; menzionata come quadro procedurale ma non determinante sulla decisione di merito
alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter; comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio
Imposta l'obbligo di documentare l'interrogatorio di garanzia con mezzi audiovisivi, consentendo la fonoregistrazione solo in caso di contingente indisponibilità; il Collegio ha interpretato tale norma come applicabile all'interrogatorio di garanzia ma con carattere diverso rispetto all'art. 141-bis, e non automaticamente invalida l'atto se l'interrogatorio è avvenuto in udienza
art. 141-bis c.p.p. (modificato dal D.Lgs. 150/2022, art. 9)
ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica
La Corte interpreta la norma in maniera restrittiva: l'obbligo di registrazione audiovisiva "a pena di inutilizzabilità" si applica soprattutto agli interrogatori di persone in stato di detenzione e quando l'interrogatorio non avviene in udienza; non si estende automaticamente agli interrogatori svolti in udienza di convalida
Richiamato per sottolineare che l'udienza di convalida non richiama le modalità di documentazione dell'interrogatorio previste dall'art. 141-bis, sostenendo quindi la non applicabilità della relativa prescrizione al caso di interrogatorio in udienza
prevede documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, fonografica, senza necessità di procedere a trascrizione, salvo che essa sia ritenuta "assolutamente indispensabile"
Usata come argomento analogico: per interrogatori e confronti non riferiti a persone sottoposte a misure detentive la normativa ammette la fonoregistrazione se necessario e non richiede sempre trascrizione, rafforzando l'idea di una regolazione graduata in base al grado di limitazione della libertà
D.Lgs. 150/2022 (art. 9, coordinamento normativo)
Ha modificato le norme processuali (art. 141-bis e art. 294 c.p.p.) rafforzando l'obbligo di documentazione audiovisiva in determinati casi; la Corte interpreta le modifiche come mirate a migliorare la documentazione ma non come estensive al di là dei soggetti/delle situazioni specificamente indicate
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 54267/2017)
Precedente secondo cui eventuali irregolarità nello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia non determinano di per sé l'inefficacia della misura cautelare; il Collegio lo cita per sostenere che le irregolarità procedurali non comportano automaticamente nullità della misura
Massime di principio
- Un difetto di notifica dell'avviso di deposito incide sul termine per proporre impugnazione ma non rende automaticamente nullo l'atto se l'impugnazione è tempestiva
- L'obbligo di documentare audiovisivamente l'interrogatorio (art. 141-bis) è prevalentemente destinato alle persone in stato di detenzione e agli interrogatori svolti fuori udienza; se l'interrogatorio avviene in udienza di convalida, tale obbligo non si applica automaticamente
- La normativa recente (D.Lgs. 150/2022) va interpretata in modo restrittivo: essa mira a migliorare la documentazione ma non estende indiscriminatamente la sanzione di inutilizzabilità a tutte le forme di interrogatorio
- In caso di indisponibilità delle apparecchiature audiovisive, la fonoregistrazione è prevista come alternativa; la mancanza di registrazione non comporta sempre la nullità dell'atto o dell'adozione della misura cautelare
- Le presunte irregolarità procedurali nell'interrogatorio di garanzia devono essere valutate nel loro concreto impatto sui diritti della persona; non ogni vizio formale determina l'annullamento della misura cautelare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34739/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34742/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34743/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34744/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34745/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34746/2023 del 09/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →