Ordinanza n. 56/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale – Ufficio Vigilanza e Sicurezza, prot. n. -OMISSIS- SEG del 20.11.2025, recante “Modello D e I – Provvedimento di interdizione all’accesso in tutti gli ambiti portuali di competenza dell’AdSP‑MTMI”, notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A/R in data 26.11.2025, con cui è stato disposto il divieto di accesso del sig. -OMISSIS- nonché dei mezzi a lui riconducibili, ai porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia Marina; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le eventuali note istruttorie, segnalazioni delle Forze di polizia, ordini di servizio e pareri interni richiamati nel provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di interdizione all’accesso del destinatario e dei mezzi a lui riconducibili in tutti gli ambiti portuali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore portuale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale gli ha vietato l’accesso ai porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia Marina, chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, sostenendo che l’atto, per la sua natura discrezionale e per l’incidenza sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione nell’area demaniale, non potesse essere adottato senza consentirgli di partecipare al procedimento. Ha inoltre contestato l’insufficienza della motivazione, il mancato adeguato esercizio dell’intuitus personae e la mancata valutazione concreta dei fatti emergenti dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché l’omessa indicazione dei reati ritenuti incompatibili con l’accesso portuale. È stato censurato anche il mero rinvio per relationem alla certificazione del casellario giudiziale e il giudizio di inaffidabilità, tenuto conto che due vicende penali richiamate dal ricorrente, ma non menzionate nel provvedimento, risultavano risalenti nel tempo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ravvisando il fumus boni iuris. In relazione al primo motivo, ha ritenuto che il provvedimento, incidendo sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione in area demaniale ed essendo espressione di potere discrezionale, non apparisse sottratto alle garanzie partecipative e al contraddittorio; non risultava quindi irrilevante il contributo del destinatario. Quanto agli ulteriori motivi, il giudice ha rilevato, in via prima facie, che l’atto non concretizzava adeguatamente il riferimento all’intuitus personae, non valutava in modo sufficiente i fatti risultanti dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non indicava quali reati rendessero il ricorrente inidoneo all’accesso e non poteva fondarsi, apparentemente, sul solo rinvio per relationem alla certificazione del casellario giudiziale. Ha inoltre considerato non adeguatamente motivato il giudizio di inaffidabilità, anche in ragione della risalenza temporale delle vicende penali non menzionate nell’atto. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, per le possibili conseguenze pregiudizievoli dell’interdizione sul diritto al lavoro. La misura concessa non consiste nella sospensione definitiva dell’interdizione, ma nell’ordine all’Autorità di procedere al riesame del provvedimento, in contraddittorio e alla luce delle censure esaminate, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, se anteriore. La trattazione di merito è stata fissata al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto la domanda cautelare ordinando il riesame dell’atto impugnato.
Richiamato in relazione all’elezione del domicilio fisico del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti citati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Un provvedimento discrezionale dell’autorità portuale che interdica a una persona l’accesso agli ambiti portuali, incidendo sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione in area demaniale, non è prima facie sottratto alle garanzie partecipative e al contraddittorio; il contributo procedimentale del destinatario non può essere considerato irrilevante senza adeguata giustificazione.
- Il giudizio di inidoneità o inaffidabilità che fonda un’interdizione dall’accesso portuale deve essere sorretto da una motivazione concreta, con indicazione e valutazione dei fatti e dei reati ritenuti ostativi; il mero rinvio per relationem alla certificazione del casellario giudiziale non appare sufficiente.
- Nella valutazione dell’affidabilità ai fini dell’accesso portuale, l’amministrazione deve considerare anche la risalenza temporale delle vicende penali e motivare specificamente la loro attuale rilevanza, soprattutto quando esse non siano menzionate nel provvedimento interdittivo.
- In sede cautelare, quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice può accordare tutela mediante ordine di riesame dell’atto, imponendo all’amministrazione di rinnovare la valutazione in contraddittorio e alla luce delle censure accolte, entro un termine stabilito dal giudice.
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