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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07611/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di una società titolare di un immobile sito in Olevano Romano. Dopo sette esperimenti di vendita, l'immobile veniva aggiudicato alla società ricorrente al prezzo di euro 252.000, rimanendo però fermo l'obbligo per l'acquirente di stipulare un contratto di locazione con la debitrice, per sei anni rinnovabili, con canone mensile di euro 3.000, allo scopo di consentire la continuità d'impresa. Il giudice delegato rigettava l'istanza della debitrice di sospendere la vendita ai sensi dell'art. 108 l. fall. Il Tribunale di Roma, in sede di reclamo, revocava tale provvedimento ritenendo sussistente una notevole inferiorità tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo giusto, valorizzando anche il reddito complessivo conseguibile dall'aggiudicatario grazie ai canoni di locazione a carico del venditore/procedura. La società aggiudicataria ricorreva per cassazione articolando cinque motivi: i primi tre deducevano tardività/inammissibilità del reclamo per violazione del termine decadenziale di dieci giorni ex art. 26 l. fall., contestando la prova del tempestivo deposito telematico e invocando violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; gli ultimi due censuravano la decisione nel merito, sostenendo che il Tribunale avesse illegittimamente parametrato la valutazione del prezzo al canone di locazione e che, in ogni caso, tali condizioni accessorie non fossero valutabili ai fini dell'art. 108 l. fall.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di autosufficienza, osservando che il Tribunale aveva accertato la tempestività del deposito telematico del reclamo sulla base della documentazione in formato pdf e che il deposito su registro telematico non appropriato integra una mera irregolarità, non una nullità, se l'atto è comunque pervenuto al sistema e vi è ricevuta di consegna. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi quarto e quinto perché, sotto l'apparente deduzione di errores in procedendo e in iudicando, miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in tema di liquidazione dell'attivo, il giudice delegato può sospendere la vendita anche dopo l'aggiudicazione quando emerga una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, da valutarsi caso per caso secondo prudente apprezzamento. Le spese non sono state liquidate per mancata costituzione delle parti intimate; è stata applicata la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. e disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 108 l. fall.

    attribuisce al giudice delegato il potere discrezionale di sospendere la vendita, anche dopo l'aggiudicazione, se il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto; la valutazione del prezzo giusto è affidata al prudente apprezzamento del giudice caso per caso

  • art. 26 l. fall.

    regola il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato; nel caso la tempestività del reclamo è stata ritenuta provata attraverso il deposito telematico documentato

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato come ulteriore base dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per censurare l'uso di una pretesa prova inesistente o mal percepita; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a contestare l'apprezzamento di merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova documentale; la Corte ha escluso un vizio sindacabile in cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata del giudizio e per la proposta condivisa dalla Corte

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato come sanzione per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato nei casi previsti

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sull'ulteriore contributo unificato

  • art. 15243/2022

    citato come precedente secondo cui il deposito telematico su registro diverso non determina nullità ma mera irregolarità, essendo sufficiente il raggiungimento dello scopo

  • Cass. 32505/2023

    richiamata sul limite del sindacato di legittimità, che non può risolversi in nuovo esame del merito

  • Cass. 10927/2024

    richiamata per ribadire il divieto di rivalutazione del compendio istruttorio in cassazione

  • Cass. Sez. U, 8053/2014

    richiamata in tema di motivazione congrua e rispetto del limite costituzionale del sindacato di legittimità

  • Cass. 669/2017

    richiamata quale precedente sul potere del giudice delegato di sospendere la vendita per sproporzione tra prezzo offerto e prezzo giusto

  • Cass. 16755/2010

    richiamata sul medesimo principio relativo al potere di sospensione della vendita

  • Cass. 34457/2022

    richiamata per affermare che la determinazione del prezzo giusto è affidata al prudente apprezzamento del giudice

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi processuali in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, poiché tale rivalutazione è riservata al giudice di merito.
  • Il deposito telematico di un atto effettuato mediante un registro diverso da quello corretto integra, in assenza di espressa sanzione normativa e quando l'atto sia comunque pervenuto al sistema con relativa ricevuta, una mera irregolarità e non determina nullità del procedimento.
  • Chi deduce l'intempestività di un reclamo o di un'impugnazione fondato su deposito telematico deve allegare e provare specificamente i fatti impeditivi o i malfunzionamenti dedotti; in mancanza, la censura è carente di autosufficienza.
  • In tema di liquidazione dell'attivo nella procedura concorsuale, il giudice delegato può sospendere la vendita anche dopo l'aggiudicazione quando accerti una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e il prezzo giusto, dovendo tale giudizio essere compiuto in concreto e secondo prudente apprezzamento.
  • La nozione di prezzo giusto ai fini dell'art. 108 l. fall. non è ancorata a un criterio quantitativo rigido, ma va definita considerando le specifiche condizioni della vendita e del mercato nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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