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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32553/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per peculato relativa all'appropriazione di complessivi euro 265.000 depositati su libretti e titoli presso l'ufficio postale di Cosenza. Quattro motivi: 1) nullità della sentenza per presunta contraddizione circa lo svolgimento dell'udienza (riferimento all'art. 23-bis legge 176/2020); 2) omissione nell'assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2 c.p.p. (ascolto della persona offesa e acquisizione di una sentenza, nonché contestazioni sull'attendibilità delle fonti e su una presunta dichiarazione confessoria redatta da terzi); 3) vizio di qualificazione giuridica dei fatti e inutilizzabilità della dichiarazione confessoria, con la tesi alternativa di appropriazione indebita anziché peculato; 4) vizio nella determinazione della pena e carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto immotivata e generica la censura procedurale sullo svolgimento dell'udienza e priva di indicazione della lesione concreta della difesa; ha giudicato non decisive le censure concernenti l'assunzione di prova e la qualificazione giuridica, osservando che i giudici di merito hanno esaminato e valutato analiticamente il compendio probatorio (dichiarazioni della persona offesa, scritturazioni manoscritte sui libretti non contabilizzate, riscontri informatici riconducibili all'user id dell'imputato e una dichiarazione ammissiva firmata dall'imputato). La Corte ha inoltre richiamato l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite (udienza 29/05/2025) secondo cui la raccolta del risparmio postale per conto della Cassa depositi e prestiti ha natura pubblicistica e l'operatore di Poste Italiane addetto riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, confermando la configurabilità del reato di peculato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile per euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, legge n. 176/2020

    Richiamata nella sentenza impugnata in relazione alla disciplina delle udienze; la Cassazione osserva che, al di là del richiamo formale, il processo si è svolto alla presenza delle parti e non risulta dimostrata una lesione difensiva conseguente

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per la richiesta di assunzione di prova in sede di discussione orale; la Corte richiede che le richieste siano specifiche e che la loro decisività emerga con chiarezza, non essendo qui il caso

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Richiamato nei criteri di sindacato sulla motivazione: la Cassazione sottolinea che non è possibile annullare la decisione meramente per diverso apprezzamento probatorio salvo vizio motivazionale rilevante ai sensi di tale norma

  • Principio di diritto delle Sezioni Unite (informazione provvisoria dell'udienza 29/05/2025)

    È stato enunciato il principio secondo cui la raccolta del risparmio postale per conto della Cassa depositi e prestiti ha natura pubblicistica e l'operatore di Poste Italiane addetto alla vendita/gestione di questi prodotti è incaricato di pubblico servizio; tale criterio legittima la qualificazione di peculato nel caso esaminato

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina gratuitamente la valutazione delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono, di norma, inammissibili
  • Le censure procedurali devono indicare in modo chiaro e specifico la lesione della garanzia difensiva; imprecisioni formali senza dimostrazione del danno non determinano nullità
  • Le richieste di assunzione probatoria in cassazione richiedono che si mostri la reale decisività della prova e la specificità della richiesta; motivi generici saranno respinti
  • La qualificazione del ruolo dell'operatore postale come incaricato di pubblico servizio, ove riconosciuta, può estendere la fattispecie a peculato quando vi sia appropriazione di somme affidate per la raccolta del risparmio postale
  • La motivazione della pena deve essere adeguata ma la Corte accetta incrementi moderati oltre il minimo edittale se adeguatamente giustificati dalla gravità del fatto

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