Cassazione Penale, Sentenza n. 10937/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del 15/04/2025 con cui la Corte d'assise d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rideterminato gli aumenti di pena escludendo la recidiva infraquinquennale e considerando solo la recidiva specifica. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 81, 132, 133 e 157 c.p. e degli artt. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.; ha contestato omissione e apparente illogicità della motivazione sulla determinazione degli aumenti per i reati satellite (cinque tentati omicidi e reati in materia di armi), sostenendo che la pena complessiva per i reati satellite avrebbe potuto essere ridotta sotto i cinque anni in conseguenza dell'espunzione della recidiva infraquinquennale, che non sarebbe stata valutata adeguatamente l'unicità della condotta, la tenuità del precedente, la giovane età, l'intervento solo nell'ultimo segmento dell'azione, e che vi sarebbe un vuoto motivazionale circa l'entità degli aumenti per le aggravanti e per la recidiva; inoltre si è dedotto che la Corte avrebbe dovuto valutare la prescrizione dei reati di detenzione armi e la responsabilità concreta del ricorrente rispetto ai singoli delitti di detenzione/porto d'armi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione impugnata avesse esplicitato il perimetro del giudizio (annullamento limitato alla recidiva infraquinquennale e rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio) e che la Corte di merito avesse correttamente calcolato la pena tenendo conto della sola recidiva specifica. La Corte ha valutato adeguata la motivazione relativa agli aumenti per la continuazione (anche per i reati satellite), avendo la Corte territoriale motivato la valutazione della gravità dei fatti, la partecipazione attiva del ricorrente (contributo conducendo l'auto del commando), la ferocia dell'azione e l'irrilevanza di elementi pro-reduzione (confessione, dichiarazioni in altri procedimenti, mancanza di collaborazione). Si è inoltre affermato che non sempre è richiesto un'onere motivazionale separato e dettagliato per ciascuna aggravante se l'onere è assolto attraverso la determinazione complessiva della pena per il reato principale e per i reati satellite; tuttavia il giudice deve rendere conto degli elementi che incidono sulla gravità dei singoli illeciti ex art. 133 c.p. L'esito concreto è il rigetto del ricorso e la conferma della rideterminazione degli aumenti e della pena così come decisa dalla Corte d'appello (confermata la pena dell'ergastolo e gli aumenti complessivi determinati)
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; nel caso il ricorso è stato rigettato perché le doglianze non hanno evidenziato vizi di diritto tali da determinare annullamento.
Disciplina della continuazione e del cumulo/aggiunta delle pene; la Corte ha applicato i criteri di determinazione degli aumenti per la continuazione tenendo separata la valutazione del reato più grave dai reati satellite ai fini degli aumenti ex art. 81.
Criteri per la determinazione della pena base e per la valutazione degli elementi incidenti sulla misura: la Corte ha ritenuto che tali criteri siano stati correttamente applicati nella motivazione della pena.
Elencazione e valutazione di circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte ha richiamato l'onere motivazionale relativo agli elementi che incidono sulla gravità dei singoli illeciti ex art. 133, ritenendo però assolto l'onere tramite la motivazione complessiva sugli aumenti.
Norma sulle recidive; la Corte ha esaminato l'effetto dell'esclusione della recidiva infraquinquennale e la ricaduta sul trattamento sanzionatorio in presenza della sola recidiva specifica.
art. 72, secondo comma, cod. pen.
Norma che prevede l'applicazione dell'isolamento diurno in relazione a specifici aumenti di pena; la decisione impugnata ha applicato l'isolamento diurno in conseguenza degli aumenti complessivi.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul rito abbreviato e sugli effetti sul trattamento sanzionatorio: la Corte ha considerato il testo applicabile ratione temporis ai fini della conferma della pena finale (ergastolo) nonostante le rideterminazioni.
art. 533, comma 2 e art. 546, comma 1, lett. e), n. 2 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla disciplina del trattamento sanzionatorio nei reati in continuazione e alla necessità di motivare l'aumento per i reati satellite nell'ambito della determinazione della pena unica.
Massime di principio
- Se una recidiva non è stata contestata dall'accusa deve essere esclusa e il giudice del rinvio deve rideterminare la pena tenendo conto soltanto delle recidive effettivamente contestate.
- Nel reato continuato la determinazione della pena unica richiede che il giudice motivi in modo adeguato la misura degli aumenti complessivi e spieghi gli elementi di gravità che incidono sui reati satellite, ma non sempre è necessario un'autonoma e analitica motivazione per ogni singola aggravante se l'onere è assolto nella motivazione complessiva.
- Le censure sulla proporzionalità degli aumenti e sulla possibilità che la pena temporanea scenda al di sotto di una soglia (es. cinque anni) sono valutate alla luce delle concrete ragioni indicate dal giudice di merito circa la gravità dell'azione, il contributo personale dell'imputato e l'insussistenza di circostanze favorevoli rilevanti.
- Questioni già decise con decisioni definitive o pacificate in giurisprudenza (res iudicata o consolidata interpretazione) sono difficilmente riapribili in cassazione se non vi è omessa applicazione di legge o vizio formale.
- In difese analoghe è strategico chiedere al giudice di chiarire e quantificare specificamente gli aumenti applicati per ciascuna aggravante/recaidva o, in subordine, di indicare con dettaglio gli elementi che hanno giustificato la configurazione dell'aumento complessivo per i reati satellite al fine di renderne possibile il controllo in sede di legittimità.
- La Cassazione tende a rispettare la valutazione di merito sulle circostanze di gravità quando la motivazione è congrua; i vizi formali od omissivi nella motivazione sono il principale terreno di successo per un ricorso in cassazione.
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