Cassazione Penale, Sentenza n. 18658/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di convalida del GIP, denunciando mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 125 c.p.p. La doglianza si fondava su una discrasia tra la prescrizione contenuta nel provvedimento del Questore (che imponeva la presentazione alla polizia giudiziaria "mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo" di ogni incontro) e la parte motiva dell'ordinanza di convalida, la quale riportava erroneamente la modalità oraria come "mezz'ora prima dell'inizio del primo tempo .mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo". Secondo la difesa, tale discrasia costituiva un aggravamento non previsto e non motivato della prescrizione, invalidando la convalida.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha qualificato la discrepanza come un mero errore materiale (lapsus calami) nella parte espositiva dell'ordinanza che non incide sul contenuto normativo del provvedimento convalidato. Il dispositivo dell'ordinanza di convalida era conforme al provvedimento del Questore: l'obbligo a carico del ricorrente resta la presentazione "mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo". Non essendovi stato alcun aggravamento della prescrizione, non sussisteva alcuna omissione motivazionale da sanare. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Invocata dal ricorrente per censurare la presunta carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché non vi era una modifica in pejus della misura che richiedesse motivazione.
Riferimento alla normativa sulla motivazione delle misure limitative; la Corte ha ritenuto che non sia mancata la motivazione in quanto non si è verificata alcuna modifica sostanziale della prescrizione.
Disciplina il procedimento di convalida dei provvedimenti amministrativi (es. DASPO). Il GIP ha funzione di controllo sulla legittimità e sui presupposti, ma il suo potere è condizionato dal petitum del PM e dal tenore letterale del provvedimento da convalidare.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Cass. Sez. 3, n. 37124 del 18/05/2005 (Longhi)
"la decisione del giudice deve essere corrispondente al petitum del pubblico ministero"
Giurisprudenza richiamata per affermare che il giudice non può sostituirsi all'autorità amministrativa modificando il contenuto della misura richiesta; ciò rafforza la valutazione che il GIP non potesse aggravare la prescrizione rispetto al provvedimento questorile.
Massime di principio
- Una discrepanza tra la parte motiva dell'ordinanza e il dispositivo può essere qualificata come errore materiale se il dispositivo stesso è conforme all'atto originario: in tal caso l'errore descrittivo non altera gli effetti del provvedimento.
- Nel procedimento di convalida (art. 6 L. 401/1989) il GIP esercita funzione di controllo sulla legittimità, ma deve attenersi al contenuto e ai limiti del provvedimento amministrativo da convalidare e al petitum del PM; non può aggravare la posizione dell'interessato senza atto formale e motivato.
- Per censurare la motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. occorre dimostrare una reale modifica o una carenza motivazionale che incida sulla posizione sostanziale dell'interessato; meri errori di trascrizione nella parte espositiva non sono sufficienti.
- In caso di dubbio sulla corrispondenza tra dispositio e motivazione, la parte interessata dovrebbe chiedere chiarimenti o rettifiche nei gradi di merito prima di proporre ricorso, poiché la Corte di legittimità valuta principalmente la sostanza giuridica (dispositivo) rispetto a eventuali inesattezze formali.
- La proposizione di un ricorso in Cassazione, se infondato, può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare la fondatezza sostanziale della censura prima di impugnare.
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