Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25691/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo relativo alla particolare tenuità del fatto, già esclusa dai giudici di merito con motivazione ritenuta congrua in punto di offensività della condotta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 7 ottobre 2024. L'unico motivo dedotto censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In fatto, dalla motivazione richiamata emerge che la Corte territoriale aveva già valutato le modalità della condotta, valorizzando in particolare la direzione verso cui si dirigeva il ricorrente e il fatto che si fosse allontanato dall'abitazione ove era ristretto in tarda ora serale, escludendo così la non scarsa offensività del fatto. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito abbia congruamente motivato sulla non scarsa offensività della condotta, valorizzandone le concrete modalità esecutive.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondata quando la motivazione di merito dia conto, in modo non illogico, di un'offensività non tenue del fatto sulla base delle concrete modalità della condotta.
  • In sede di legittimità, la censura sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi a una diversa lettura dei fatti, ma deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.