Cassazione Penale, Ordinanza n. 25691/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo relativo alla particolare tenuità del fatto, già esclusa dai giudici di merito con motivazione ritenuta congrua in punto di offensività della condotta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 7 ottobre 2024. L'unico motivo dedotto censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In fatto, dalla motivazione richiamata emerge che la Corte territoriale aveva già valutato le modalità della condotta, valorizzando in particolare la direzione verso cui si dirigeva il ricorrente e il fatto che si fosse allontanato dall'abitazione ove era ristretto in tarda ora serale, escludendo così la non scarsa offensività del fatto. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito abbia congruamente motivato sulla non scarsa offensività della condotta, valorizzandone le concrete modalità esecutive.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondata quando la motivazione di merito dia conto, in modo non illogico, di un'offensività non tenue del fatto sulla base delle concrete modalità della condotta.
- In sede di legittimità, la censura sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi a una diversa lettura dei fatti, ma deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile.
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