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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25493/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata a carico di un indagato per tre episodi di cessione di cocaina contestati ai capi 78, 98 e 106 della provvisoria incolpazione, riferiti a fatti del 23 aprile, 28 maggio e 12 giugno 2022, in concorso con altro soggetto. Il Tribunale del riesame di Roma, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha confermato la custodia cautelare in carcere, ritenendo che, espunto il contenuto del telefono cellulare dell'altro concorrente dichiarato inutilizzabile, il quadro indiziario restasse comunque sorretto da videoriprese, tracciati GPS e intercettazioni ambientali. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 273 c.p.p., violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente ex art. 627, comma 3, c.p.p., e difetto assoluto di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. In sostanza ha sostenuto che il giudice del rinvio avrebbe fatto uso, sia pure surrettizio, del materiale tratto dal telefono inutilizzabile per identificare un interlocutore e leggere le conversazioni ambientali; che i singoli episodi sarebbero stati ricostruiti in modo meramente presuntivo; che i rumori di apertura/chiusura del portellone, la fretta nelle manovre e le 'particolari accortezze' non dimostrerebbero la cessione di stupefacente; che la motivazione avrebbe illegittimamente inferito la natura della cosa movimentata da un contesto generale di narcotraffico, senza prova autonoma per ciascun capo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto della precedente sentenza rescindente e ha motivato in modo non apparente e non manifestamente illogico la sussistenza dei gravi indizi per ciascuno dei tre capi. In particolare ha escluso che la ricostruzione dell'identificazione vocale o dei singoli episodi si fondasse sul telefono dichiarato inutilizzabile, valorizzando invece un percorso autonomo basato su osservazioni, pedinamenti, identificazioni dirette, videoriprese, GPS e intercettazioni ambientali. Per il capo 78 ha ritenuto legittimo il ragionamento che collega il prelievo dell'oggetto, il suo occultamento nel veicolo e la successiva consegna, così come per i capi 98 e 106 ha giudicato non illogica la lettura unitaria di più indici convergenti riferiti alle specifiche condotte contestate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    La nozione di gravi indizi di colpevolezza, in sede cautelare, richiede elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità, non la prova piena della responsabilità; il sindacato di legittimità verifica la congruenza logica della motivazione del riesame.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e verificare, per ciascun capo, la tenuta del quadro indiziario espunti i dati dichiarati inutilizzabili.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare la gravità indiziaria può essere fondata su un compendio indiziario autonomo e convergente, anche se composto da videoriprese, tracciamenti GPS e intercettazioni ambientali, purché la motivazione spieghi in modo coerente il nesso tra i dati raccolti e il singolo episodio contestato.
  • In sede di rinvio, il giudice deve rispettare il principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente e non può fondare la decisione su elementi dichiarati inutilizzabili; tuttavia può utilizzare fonti probatorie diverse e indipendenti, se idonee a sostenere autonomamente il giudizio cautelare.
  • L'identificazione di un interlocutore o di un soggetto ripreso in ambientale è questione di fatto riservata al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo per manifesta illogicità o motivazione apparente.
  • L'interpretazione unitaria di più indici esterni di un modus operandi ricorrente non integra di per sé un indebito rovesciamento dell'onere probatorio, quando ciascun fatto sia ricostruito con elementi specifici e autonomi.
  • Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa non possono essere rivalutate in cassazione se il giudice di merito ha fornito una spiegazione logica e non contraddittoria della qualificazione dell'oggetto movimentato come sostanza stupefacente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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