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Ordinanza

Ordinanza n. 3182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 45/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202606249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano che aveva respinto la domanda cautelare contro atti di compensazione adottati dal Gestore dei Servizi Energetici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TRGA di Bolzano aveva respinto la domanda di sospensione degli atti di compensazione posti in essere dal Gestore dei Servizi Energetici. In primo grado erano stati impugnati gli atti di compensazione ed era stata proposta anche una domanda di accertamento dell'insussistenza del credito vantato dal Gestore. In appello il Gestore ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale già sollevata davanti al giudice di primo grado. La controversia riguarda un soggetto pubblico a carattere ultraregionale con sede a Roma; gli effetti diretti della compensazione non sono limitati al territorio della Provincia di Bolzano, poiché le somme confluiscono su un unico conto e incidono complessivamente sul Conto energia. È inoltre contestato l'intero rapporto amministrativo tra il Gestore e la società appellante. La società ha quindi chiesto la riforma dell'ordinanza cautelare e la concessione della misura cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha anzitutto riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., trattandosi di controversia attinente a procedure e provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia. Ha rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale del TRGA di Bolzano, rilevabile anche in sede di appello cautelare, poiché il Gestore dei Servizi Energetici ha sede a Roma e gli effetti degli atti non sono circoscritti alla Provincia di Bolzano, ma si estendono all'intero territorio nazionale. La competenza è stata quindi dichiarata in favore del TAR Lazio, sede di Roma, davanti al quale la causa potrà essere riassunta e potrà essere riproposta la domanda cautelare. Nondimeno, per evitare che la parte restasse temporaneamente priva di tutela, il Consiglio di Stato ha concesso una misura cautelare provvisoria, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati fino alla scadenza di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. La misura è stata fondata sul principio di immanenza e indefettibilità della tutela cautelare, riconducibile all'art. 24 Cost., e applicata in via analogica rispetto all'art. 15, comma 7, c.p.a. L'appello cautelare è stato pertanto accolto nei limiti indicati; le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia

    La disposizione fonda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative a procedure e provvedimenti amministrativi concernenti la produzione di energia.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    La competenza territoriale inderogabile si determina, in via generale, in base alla sede dell'amministrazione oppure, quando gli effetti diretti siano territorialmente limitati, in base all'ambito territoriale degli effetti.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto

    Per gli atti di soggetti pubblici a carattere ultraregionale è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il soggetto, quando gli effetti non siano limitati al territorio di una singola regione.

  • art. 13, comma 4, c.p.a.

    La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari

    L'inderogabilità della competenza territoriale si estende anche alla fase cautelare.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado

    Il difetto di competenza può essere rilevato d'ufficio fino alla decisione di primo grado.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente.

  • art. 15, comma 7, c.p.a.

    È stato applicato analogicamente per stabilire la durata temporanea della misura cautelare concessa dal giudice privo di competenza, fissata in trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

  • art. 15, comma 8, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda cautelare davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 62, commi 1 e 4, c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e consente il rilievo della competenza anche in tale sede.

  • art. 24 Cost.

    La tutela cautelare è considerata forma di tutela immanente e indefettibile, necessaria per evitare che la parte rimanga priva di protezione durante il trasferimento della causa davanti al giudice competente.

  • art. 3, comma 1, n. 2), d.P.R. 426/1984

    La competenza della sezione autonoma di Bolzano comprende gli atti di amministrazioni aventi sede fuori provincia solo quando la loro efficacia sia limitata al territorio della Provincia di Bolzano.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a provvedimenti di un soggetto pubblico a carattere ultraregionale, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione il soggetto ha sede quando gli effetti diretti degli atti non siano limitati al territorio di una singola regione.
  • La competenza territoriale inderogabile deve essere verificata anche in sede cautelare e può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'appello cautelare.
  • La competenza della sezione autonoma di Bolzano per atti di amministrazioni aventi sede fuori dalla Provincia presuppone che l'efficacia degli atti sia limitata al territorio provinciale; tale competenza non sussiste quando gli effetti si estendano all'intero territorio nazionale.
  • Quando il giudice d'appello dichiara l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado e quest'ultimo aveva respinto la domanda cautelare, può concedere una misura cautelare temporanea per evitare che la parte resti priva di tutela fino alla riassunzione davanti al giudice competente.
  • La misura cautelare provvisoria concessa in sede di declaratoria d'incompetenza può perdere efficacia, in applicazione analogica dell'art. 15, comma 7, c.p.a., allo scadere di un termine fissato dal giudice, nella specie trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e ripartoCompetenzaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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