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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29365/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lamarmora impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brindisi per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990. L'inammissibilità era stata motivata dalla mancanza, nell'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare richiesto quando il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato. Il ricorrente contestava che il difensore avesse sottoscritto l'atto in qualità di procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p., deducendo che tale procura speciale (anche rilasciata preventivamente) fosse sufficiente e che quindi non fosse necessario il mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nei casi in cui il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, l'atto di impugnazione del difensore deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dal mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza (e contenente dichiarazione ed elezione di domicilio). Una procura speciale rilasciata anteriormente alla sentenza non soddisfa il requisito di "attualità" richiesto dall'art. 581 c.p.p.; l'eventuale procura preventiva costituisce un espediente inidoneo a sostituire il mandato richiesto dalla norma e alla finalità di garantire che l'imputato abbia effettiva contezza dell'esistenza della sentenza. Pertanto il ricorso è stato rigettato e la pronuncia di inammissibilità dell'appello è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. proc. pen.

    «quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo.»

    Regola i requisiti formali della procura speciale. La Corte riconosce la validità formale di procure speciali rilasciate anche preventivamente, ma ne esclude l'idoneità a sostituire il mandato richiesto dall'art. 581 quando la procura è antecedente alla sentenza impugnata.

  • art. 37 disp. att. cod. proc. pen.

    «la procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.»

    Conferma la possibilità di procura preventiva, ma la Corte conclude che tale previsione non autorizza a eludere l'obbligo di mandato specifico post-sentenza richiesto dall'art. 581 per i casi di giudizio in assenza.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»

    Norma imperativa che impone l'attualità del mandato ad impugnare nel caso di processo celebrato in assenza: solo un mandato rilasciato dopo la sentenza soddisfa la finalità di garantire che l'imputato abbia contezza della sentenza e che l'impugnazione rispecchi un interesse personale effettivo.

  • d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia)

    La riforma ha introdotto le modifiche normative (tra cui gli interventi sull'art. 581) volte a limitare le impugnazioni automatiche nei confronti di imputati giudicati in assenza, esigendo elementi che diano "ragionevole certezza" della conoscenza della sentenza da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • Quando il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, l'impugnazione proposta dal difensore deve essere corredata di un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; la procura speciale antecedente non è sufficiente.
  • La norma mira a garantire che l'impugnazione sia frutto della conoscenza effettiva della sentenza da parte dell'imputato e di un interesse personale, evitando impugnazioni meramente automatiche o inutili.
  • La procura speciale prevista dagli artt. 122 e 37 disp. att. può rimanere utile in altri contesti, ma non può elidere il requisito di "attualità" del mandato imposto dall'art. 581 per i casi di giudizio in assenza.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe ottenere dal cliente, dopo la pronuncia della sentenza, il mandato specifico e la dichiarazione/elezione di domicilio richiesti dalla norma per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Applicazione temporale: le regole introdotte dalla riforma si applicano alle situazioni sorte dopo la loro entrata in vigore (principio del tempus regit actum), perciò procure preventive rese prima della riforma non possono sanare il vizio formale richiesto dalle nuove disposizioni.

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