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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30924/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore, quale procuratore speciale dell'imputato già condannato per tentato omicidio, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro la precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso ordinario avverso la conferma della condanna in appello. Secondo la difesa, la Prima Sezione avrebbe commesso un errore di fatto nella valutazione della "congruità della motivazione" della sentenza di merito. La Corte ha però rilevato che le doglianze non denunciavano una vera svista percettiva sugli atti o sul contenuto della decisione, ma contestavano sostanzialmente il modo in cui la sentenza di legittimità aveva apprezzato questioni di merito e di fatto, dunque un errore di giudizio e non di fatto. Per questo ha ritenuto il rimedio straordinario non esperibile e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. Ha escluso che le censure integrassero un errore di fatto rilevante, poiché esse investivano una valutazione della sentenza precedente circa il carattere fattuale delle questioni dedotte e, quindi, non denunciavano una falsa percezione immediata e decisiva degli atti del giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo per errore di fatto, inteso come falsa percezione della realtà processuale risultante dagli atti del giudizio di legittimità; restano esclusi i vizi di motivazione, gli errori di valutazione delle prove e gli errori di diritto.

Massime di principio

  • L'errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. consiste in una svista percettiva sugli atti interni al giudizio di cassazione, non in un difetto di motivazione della sentenza impugnata.
  • Non integra errore di fatto la contestazione che, sotto la veste dell'errore percettivo, miri in realtà a censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie o delle questioni di merito compiuto dal giudice di legittimità.
  • Per essere rilevante ai fini del rimedio straordinario, l'errore deve essere decisivo e immediatamente rilevabile dal diretto confronto con gli atti processuali; se occorre una rivalutazione o un diverso giudizio, si è fuori dall'ambito dell'art. 625-bis c.p.p.
  • Sono estranei al ricorso straordinario anche gli errori di diritto e, più in generale, tutte le doglianze che investono la correttezza della decisione sotto il profilo argomentativo o valutativo, anziché percettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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