Cassazione Penale, Ordinanza n. 16835/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'ordinanza del tribunale di Gela che aveva respinto in rito l'istanza di rideterminazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di convertire la pena dell'ergastolo in quella di anni trenta, invocando la disciplina sul giudizio abbreviato introdotta dalla legge n. 479 del 1999 e la successiva normativa transitoria, nonché i principi affermati dalla Corte EDU, dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite nel caso Ercolano. La difesa ha sostenuto, anche con memoria, che la riduzione a trenta anni dovesse operare in sede esecutiva. La Corte ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sostituzione dell'ergastolo presuppone che il giudizio abbreviato sia stato chiesto e ammesso nel periodo di vigenza della disciplina favorevole e nelle condizioni previste dalla norma transitoria; nel caso concreto, invece, l'istanza era stata proposta prima dell'entrata in vigore della legge transitoria ed era stata dichiarata inammissibile nel giudizio di appello, senza specifiche censure sulla legittimità di tale declaratoria nei precedenti giudizi di legittimità.
Norme richiamate
"alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta"
La sostituzione dell'ergastolo con trenta anni è collegata alla disciplina del giudizio abbreviato e opera solo nelle ipotesi e nei limiti temporali previsti dalla normativa applicabile.
Richiamato dalla difesa come parametro di legittimità della motivazione, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'accoglimento.
La disciplina del giudizio abbreviato, come modificata dalla legge n. 479 del 1999, si applica nei soli processi rientranti nelle condizioni transitorie previste dalla legge.
art. 4-ter, comma 1, legge n. 144 del 2000
Stabilisce l'ambito temporale di applicazione delle modifiche al giudizio abbreviato per i processi nei quali non era ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
art. 4-ter, comma 2, legge n. 144 del 2000
Per i reati puniti con l'ergastolo, consente la richiesta di definizione immediata solo nei processi in corso alla data rilevante e nelle scansioni processuali indicate dalla norma.
Ha reintrodotto la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con l'ergastolo, prevedendo la sostituzione della pena con trenta anni.
Richiamato quale ipotesi in cui, nel giudizio di appello, la richiesta può essere formulata prima della conclusione dell'istruzione rinnovata.
La richiesta di definizione può essere esaminata anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
art. 8 D.L. n. 341 del 24 novembre 2000
Richiamato nella giurisprudenza citata come disposizione che ha inciso sul regime del rito abbreviato e sulla possibilità di avvalersi della disciplina sopravvenuta.
Massime di principio
- La sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta non opera in via automatica in sede esecutiva, ma richiede che il condannato rientri esattamente nell'ambito applicativo della disciplina transitoria sul giudizio abbreviato.
- Per ottenere il beneficio collegato al giudizio abbreviato nei procedimenti per reati puniti con l'ergastolo, è necessario che la richiesta sia stata proposta e ammessa nel periodo e nelle condizioni previste dalla normativa sopravvenuta più favorevole; una mera istanza tardiva o dichiarata inammissibile non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, se non specificamente censurata nei giudizi di merito o di legittimità pertinenti, preclude in sede esecutiva la rideterminazione della pena sulla base di quel rito.
- Le pronunce della Corte EDU, della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite in tema di applicazione della lex mitior sul giudizio abbreviato si riferiscono alle sole ipotesi in cui il processo sia stato effettivamente definito secondo la disciplina favorevole o secondo la normativa sopravvenuta più sfavorevole rispetto alla richiesta già validamente proposta.
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