Cassazione Civile, Ordinanza n. 09675/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di somme pagate da una compagnia assicurativa in esecuzione di una polizza fideiussoria a garanzia di obblighi verso un ente pubblico in relazione alla restituzione di un anticipo di aiuto comunitario. Nel giudizio di merito gli opponenti avevano sostenuto, tra l'altro, che una delle garanti persone fisiche dovesse essere qualificata come consumatore, con conseguente incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio, e che la garanzia fosse stata escussa fraudolentemente. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello aveva invece accolto solo la doglianza relativa alla consumatrice, annullando il decreto ingiuntivo limitatamente alla sua posizione e rigettando integralmente le domande dell'altro opponente. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi, entrambi formalmente ricondotti agli artt. 360 c.p.c. nn. 2, 3 e 4 in relazione all'art. 112 c.p.c.: con il primo ha lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, sostenendo che fosse competente il foro esclusivo di Roma pattuito tra le parti; con il secondo ha censurato la mancata motivazione sul diverso trattamento dell'eccezione di incompetenza, accolta per una coobbligata e rigettata per lui.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i due motivi congiuntamente esaminati. Ha ricordato che il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'omessa pronuncia non richiede formule sacramentali purché risulti inequivoco il riferimento alla nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha poi affermato che ricorre omissione di pronuncia quando il giudice non si pronunci su un capo di domanda, eccezione o questione, e che nel caso concreto la Corte d'appello si era limitata a un'affermazione generica e apodittica, senza spiegare le ragioni del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal ricorrente. Tale carenza motivazionale rendeva la decisione non intelligibile e violava il requisito di motivazione di cui all'art. 132 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve articolare motivi immediatamente riconducibili a una delle ipotesi previste; per denunciare l'omessa pronuncia non è necessaria la formula numerica specifica, purché il motivo evidenzi chiaramente la nullità della decisione per omissione.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni; l'omissione di pronuncia su un capo rileva come vizio della sentenza.
La motivazione deve essere idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione generica e apodittica non soddisfa il requisito legale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che lamenti l'omessa pronuncia è ammissibile se dal suo contenuto emerge in modo univoco la denuncia della nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di decisione su un capo di domanda o eccezione, senza che occorrano formule sacramentali.
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice non si esprime in modo effettivo e specifico su una domanda, un'eccezione o una questione ritualmente introdotta; un'affermazione generica o apodittica equivale a una motivazione inidonea e determina vizio della sentenza.
- Quando più parti deducono la medesima eccezione processuale, il giudice deve spiegare in modo distinto le ragioni dell'eventuale diverso esito rispetto a ciascuna posizione, altrimenti la decisione è censurabile per difetto di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09605/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09607/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09609/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09610/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09611/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09612/2025 del 13/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →