Cassazione Penale, Sentenza n. 17317/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69: il ricorrente sosteneva di essere stabilmente radicato in Italia (dal 2018) e che la Corte di appello avrebbe dovuto rifiutare la consegna o disporre l'esecuzione della pena in Italia. A supporto ha prodotto documentazione (dichiarazione del locatore Roberto Dalmaso sulla convivenza con la compagna dal 20/7/2018, dichiarazione di assunzione e contratto di lavoro datato 12/1/2024, tessera sanitaria rilasciata il 13/1/2022, codice fiscale, dichiarazioni della sorella, ecc.). Denuncia che la Corte di appello ha effettuato una valutazione meramente formale e non ha valutato adeguatamente il legame col territorio alla luce della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello di Trento avesse correttamente valutato gli elementi prodotti e gli accertamenti della Questura, rilevando l'assenza del requisito temporale minimo (residenza/dimora continuativa di almeno cinque anni) e dando peso a elementi determinanti: mancata iscrizione anagrafica a Levico Terme, contratto di locazione intestato alla sorella e non decisivo, decorrenza del rapporto di lavoro dal 2024 e precedenti prestazioni non anteriori al 2022, non conoscenza della lingua italiana, e documentazione recente. La Corte di cassazione ha richiamato gli obblighi di motivazione imposti dall'art. 18-bis (elencazione degli indici e dei criteri) e ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello, seppur stringata, fosse esaustiva. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69
Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione dei reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione.
La norma elenca indici specifici che la Corte di appello deve considerare e richiede che la motivazione indichi esplicitamente quali indici sono stati valutati e secondo quali criteri; l'accertamento del radicamento deve valutare se l'esecuzione in Italia favorisca il reinserimento sociale. Il mancato esame o la mancata indicazione di tali indici può configurare violazione di legge.
d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 103
Ha modificato l'art. 18-bis rendendo obbligatorio l'accertamento e la motivazione sugli indici di radicamento e rafforzando i presupposti per il diniego facoltativo della consegna per persone effettivamente e legittimamente residenti/dimoranti da almeno cinque anni.
art. 22, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69
il ricorso per cassazione può essere proposto in relazione ai soli motivi di difetto di giurisdizione e violazione di legge
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione a questioni di giurisdizione e violazione di legge; tuttavia, dopo la novella dell'art. 18-bis, la Cassazione può sindacare la violazione di legge qualora la Corte di appello non abbia indicato gli indici richiesti dalla norma.
Disposizione applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 27 Cost.
Richiamato come principio generale (finalità rieducativa della pena) sul quale la difesa aveva fondato la richiesta di esecuzione della pena in Italia, ma non sufficiente da sola a prevalere di fronte agli indici di radicamento non comprovati.
Corte di Giustizia UE, sentenza Kozlowski (17 luglio 2008)
Giurisprudenza europea citata per definire i concetti di 'residenza' e 'dimora': la nozione è autonoma e richiede legami effettivi con il territorio; la dimora non può essere interpretata in via troppo estensiva per rifiutare la consegna.
Massime di principio
- Per ottenere il diniego facoltativo della consegna ex art. 18-bis è necessario dimostrare una residenza o dimora continuativa e legittima di almeno cinque anni, valutata complessivamente attraverso gli indici previsti dalla norma.
- La Corte di appello è tenuta a indicare esplicitamente gli indici esaminati e i criteri di valutazione; la mancata indicazione configura violazione di legge sindacabile in cassazione.
- Documentazione recente o episodica (contratti o dichiarazioni datate poco prima del provvedimento) difficilmente prova un radicamento quinquennale; l'iscrizione anagrafica, la conoscenza della lingua, rapporti di lavoro stabili e obblighi fiscali/assistenziali sono elementi rilevanti e spesso decisivi.
- L'accertamento deve considerare la concreta idoneità dell'esecuzione della pena in Italia a favorire il reinserimento sociale: non è sufficiente l'esistenza di legami sporadici o temporanei.
- L'assenza di iscrizione anagrafica o la non conoscenza della lingua italiana depotenziando fortemente le affermazioni di radicamento possono giustificare il rigetto della richiesta di esecuzione in Italia.
- Dopo le modifiche normative del 2023, i difensori devono predisporre prove documentali convincenti e datate che coprano effettivamente il periodo quinquennale richiesto e dettagliare come gli elementi prodotti incidono sui singoli indici previsti dalla legge.
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