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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17317/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69: il ricorrente sosteneva di essere stabilmente radicato in Italia (dal 2018) e che la Corte di appello avrebbe dovuto rifiutare la consegna o disporre l'esecuzione della pena in Italia. A supporto ha prodotto documentazione (dichiarazione del locatore Roberto Dalmaso sulla convivenza con la compagna dal 20/7/2018, dichiarazione di assunzione e contratto di lavoro datato 12/1/2024, tessera sanitaria rilasciata il 13/1/2022, codice fiscale, dichiarazioni della sorella, ecc.). Denuncia che la Corte di appello ha effettuato una valutazione meramente formale e non ha valutato adeguatamente il legame col territorio alla luce della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello di Trento avesse correttamente valutato gli elementi prodotti e gli accertamenti della Questura, rilevando l'assenza del requisito temporale minimo (residenza/dimora continuativa di almeno cinque anni) e dando peso a elementi determinanti: mancata iscrizione anagrafica a Levico Terme, contratto di locazione intestato alla sorella e non decisivo, decorrenza del rapporto di lavoro dal 2024 e precedenti prestazioni non anteriori al 2022, non conoscenza della lingua italiana, e documentazione recente. La Corte di cassazione ha richiamato gli obblighi di motivazione imposti dall'art. 18-bis (elencazione degli indici e dei criteri) e ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello, seppur stringata, fosse esaustiva. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69

    Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione dei reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione.

    La norma elenca indici specifici che la Corte di appello deve considerare e richiede che la motivazione indichi esplicitamente quali indici sono stati valutati e secondo quali criteri; l'accertamento del radicamento deve valutare se l'esecuzione in Italia favorisca il reinserimento sociale. Il mancato esame o la mancata indicazione di tali indici può configurare violazione di legge.

  • d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 103

    Ha modificato l'art. 18-bis rendendo obbligatorio l'accertamento e la motivazione sugli indici di radicamento e rafforzando i presupposti per il diniego facoltativo della consegna per persone effettivamente e legittimamente residenti/dimoranti da almeno cinque anni.

  • art. 22, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69

    il ricorso per cassazione può essere proposto in relazione ai soli motivi di difetto di giurisdizione e violazione di legge

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione a questioni di giurisdizione e violazione di legge; tuttavia, dopo la novella dell'art. 18-bis, la Cassazione può sindacare la violazione di legge qualora la Corte di appello non abbia indicato gli indici richiesti dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato come principio generale (finalità rieducativa della pena) sul quale la difesa aveva fondato la richiesta di esecuzione della pena in Italia, ma non sufficiente da sola a prevalere di fronte agli indici di radicamento non comprovati.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza Kozlowski (17 luglio 2008)

    Giurisprudenza europea citata per definire i concetti di 'residenza' e 'dimora': la nozione è autonoma e richiede legami effettivi con il territorio; la dimora non può essere interpretata in via troppo estensiva per rifiutare la consegna.

Massime di principio

  • Per ottenere il diniego facoltativo della consegna ex art. 18-bis è necessario dimostrare una residenza o dimora continuativa e legittima di almeno cinque anni, valutata complessivamente attraverso gli indici previsti dalla norma.
  • La Corte di appello è tenuta a indicare esplicitamente gli indici esaminati e i criteri di valutazione; la mancata indicazione configura violazione di legge sindacabile in cassazione.
  • Documentazione recente o episodica (contratti o dichiarazioni datate poco prima del provvedimento) difficilmente prova un radicamento quinquennale; l'iscrizione anagrafica, la conoscenza della lingua, rapporti di lavoro stabili e obblighi fiscali/assistenziali sono elementi rilevanti e spesso decisivi.
  • L'accertamento deve considerare la concreta idoneità dell'esecuzione della pena in Italia a favorire il reinserimento sociale: non è sufficiente l'esistenza di legami sporadici o temporanei.
  • L'assenza di iscrizione anagrafica o la non conoscenza della lingua italiana depotenziando fortemente le affermazioni di radicamento possono giustificare il rigetto della richiesta di esecuzione in Italia.
  • Dopo le modifiche normative del 2023, i difensori devono predisporre prove documentali convincenti e datate che coprano effettivamente il periodo quinquennale richiesto e dettagliare come gli elementi prodotti incidono sui singoli indici previsti dalla legge.

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