Sentenza n. 2443/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento, previsa adozione di misura cautelare, del provvedimento prot. n. 337086/2-11 del 12.5.2025 con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e reclutamento - nell'ambito del concorso interno per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi 43 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, indetto con Bando 29.1.2025 - ha giudicato il ricorrente “ inidoneo quale Ufficiale in Servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri ” sulla base del rilievo che egli “ presenta infermità invalidanti in atto in quanto risulta affetto da: - SEGNI LABORATORISTICI SUGGESTIVI DI VEROSIMILE ABUSO ALCOLICO ”. Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche non conosciuto e in particolare e in parte qua del verbale di visita medica generale del 12.5.2025 (doc. 2), delle modalità con cui sono stati effettuati gli esami di laboratorio per la verifica dell'abuso di alcol e degli esiti dei suddetti esami di laboratorio; nonché, in subordine e in parte qua, per quanto di seguito illustrato, delle Norme Tecniche per gli accertamenti psico-fisici del concorso (all. B del prot. n. 143/2-3-2024 U del 29.4.2025 del C.N.S.R.) (doc. 3) e del Bando di concorso (doc. 4). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\8\2025 : - della graduatoria dei vincitori medesima (posizioni dalla 1 alla 43) e della graduatoria degli idonei (posizioni dalla 44 alla 70), nella parte ritenuta pregiudizievole per l’utile collocamento del ricorrente - delle riserve di posti di cui all’art. 1 del Bando di concorso, nella parte ritenuta pregiudizievole per l’utile collocamento del ricorrente - del verbale n. 38 del 5 luglio 2025 con il quale è stata stilata la graduatoria stessa (atto non conosciuto) - degli atti di nomina conseguenti all’approvazione della graduatoria, effettuate ai sensi dell’art. 14/1 del Bando di concorso (non conosciuti) - dei provvedimenti di ammissione alla frequenza del Corso applicativo ai sensi dell’art. 14/2 del Bando di concorso (non conosciuti) - per quanto occorra, della lettera n. 143/15-1-2024 U dell’8.7.2025 con il quale Comando generale ha chiesto di aumentare di 14 unità i posti per l’alimentazione del ruolo normale degli ufficiali tratti dai ruoli degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in servizio permanente (elevando i posti da 29 a 43) E di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di inidoneità psico-fisica al concorso per segni laboratoristici suggestivi di verosimile abuso alcolico, nonché gli atti successivi, inclusa la graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso interno per titoli ed esami destinato all'alimentazione del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, è stato dichiarato inidoneo dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sulla base di valori CDT superiori ai parametri di riferimento, ritenuti indicativi di una possibile situazione di abuso alcolico. Ha contestato il giudizio di inidoneità, il verbale di visita medica, le modalità e gli esiti degli esami di laboratorio e, in via subordinata, le norme tecniche e il bando, deducendo l'illegittimità degli atti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria dei vincitori e degli idonei, le riserve di posti, il verbale di formazione della graduatoria, gli atti di nomina e di ammissione al corso applicativo, nonché gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio il Collegio ha disposto una verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa. L'organo verificatore ha accertato che il riscontro di valori CDT eccessivi non era stato seguito dalla conferma di secondo livello presso una struttura ospedaliera militare o civile, espressamente prevista dalle norme tecniche, né da una verifica con metodica alternativa conforme alle Linee Guida SIBioC 2015 e alle norme tecniche del CNSR 2025. Ha inoltre rilevato che gli accertamenti successivi svolti dal candidato presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate non erano indicativi di un abuso sistematico di alcol.
La decisione
Il TAR ha ritenuto decisivo l'esito della verificazione, dalla quale è emersa l'assenza di elementi indicativi di un abuso sistematico di bevande alcoliche e la mancata esecuzione della conferma di secondo livello o di una metodica alternativa prevista dalla disciplina tecnica applicabile. Il Collegio ha aderito all'accertamento del Collegio Medico Legale della Difesa, ritenendolo fondato su rigoroso metodo scientifico e apparentemente immune da illogicità o irrazionalità. Ha quindi accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente, con salvezza dei successivi provvedimenti dell'Amministrazione. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 per spese e competenze di giudizio, oltre accessori, nonché delle spese di verificazione, liquidate in € 400,00 oltre IVA.
Norme richiamate
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti processuali.
Accoglimento della domanda cautelare, in via interinale, con ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell'iter concorsuale.
Ha consentito l'adozione di una misura interinale di ammissione con riserva durante il giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute.
Giustifica l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Oscuramento di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute.
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti per l'oscuramento dei dati sanitari.
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In un concorso che subordina l'idoneità psico-fisica a specifici accertamenti diagnostici, un risultato laboratoristico indicativo di possibile abuso alcolico non può fondare da solo il giudizio di inidoneità quando le norme tecniche impongono una conferma di secondo livello o una verifica mediante metodica alternativa e tali adempimenti non siano stati eseguiti.
- La verificazione medico-legale può costituire il fondamento della decisione giudiziale quando sia stata svolta con rigoroso metodo scientifico e le relative conclusioni risultino esenti da illogicità o irrazionalità manifeste.
- L'accertamento di un singolo dato laboratoristico anomalo non equivale, in assenza di ulteriori verifiche conformi alla disciplina tecnica applicabile, alla prova di un abuso sistematico di sostanze alcoliche e non giustifica automaticamente l'esclusione o l'inidoneità concorsuale.
- L'annullamento del giudizio di inidoneità comporta l'annullamento degli atti concorsuali successivi lesivi dell'interessato per quanto di sua spettanza, ferma la possibilità per l'amministrazione di adottare i successivi provvedimenti nel rispetto della decisione giudiziale.
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