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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24140/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione di quattro supplementi di pensione spettanti a una titolare di pensione ex ENPALS, riferiti a contribuzione successiva al 31 dicembre 1992 e quindi ricompresi nella cosiddetta "quota B". Il Tribunale aveva accolto la domanda della pensionata e aveva ricalcolato i supplementi senza applicare il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d'appello, pur riducendo parzialmente la domanda per il periodo anteriore al 30 luglio 2015, aveva confermato nel resto tale impostazione, ritenendo che il massimale operasse solo per la quota A e non anche per la quota B, disciplinata dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina della quota B debba coordinarsi con quella previgente e che il limite massimo alla retribuzione pensionabile resti applicabile anche al calcolo della quota B; ha inoltre richiamato il fatto che l'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, nel richiamare l'art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, rinvia anche al comma 2, che salva i limiti massimi previsti dai singoli ordinamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Perugia e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il massimale pensionabile di cui all'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 continua a operare e non è stato abrogato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per denuncia di violazione di legge.

  • art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    prevede un massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; tale limite è ritenuto applicabile anche alla quota B e non abrogato dalla normativa successiva.

  • art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    viene richiamato quale disciplina della quota B, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    disciplina le aliquote di rendimento delle diverse fasce di retribuzione ma non elimina il massimale pensionabile, che resta operante in mancanza di un'abrogazione espressa o di incompatibilità.

  • art. 12 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    il richiamo contenuto nell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997 va inteso riferito all'intero contenuto precettivo della norma, compresa la salvezza dei limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti.

  • art. 2, comma 22, legge 8 agosto 1995, n. 335

    è evocato come base dei principi e criteri direttivi di armonizzazione del sistema previdenziale, compatibile con il mantenimento di discipline speciali come quella dei lavoratori dello spettacolo.

  • art. 38 Cost.

    la Corte richiama la precedente decisione costituzionale che aveva dichiarato inammissibili le censure fondate su tale parametro, senza negare il presupposto interpretativo relativo al massimale anche per la quota B.

  • art. 3 Cost.

    viene richiamato il precedente della Corte costituzionale che aveva ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale basate sulla disparità di trattamento.

  • art. 76 Cost.

    la Corte richiama il precedente secondo cui non vi è violazione della legge delega nel mantenimento del massimale per il sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina della quota B della pensione deve essere letta in coordinamento con la normativa speciale previgente: in assenza di abrogazione espressa o di incompatibilità irreversibile, il massimale alla retribuzione pensionabile continua a operare anche per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992.
  • Il richiamo operato dalla normativa successiva alle regole di calcolo della pensione non vale, da solo, a espungere il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall'ordinamento speciale; al contrario, in mancanza di indicazioni espresse di segno opposto, il rinvio comprende l'intero precetto e non solo il criterio delle aliquote di rendimento.
  • Quando una disciplina speciale di settore presenta caratteristiche di favore e una ratio di equilibrio finanziario del sistema, il massimale pensionabile può essere considerato elemento strutturale della regolazione e non semplice regola accessoria di calcolo.
  • In tema di interpretazione delle norme previdenziali speciali, l'analisi letterale, sistematica e diacronica può condurre a confermare la permanenza di limiti massimi di retribuzione pensionabile anche dopo interventi di armonizzazione del sistema generale.

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