Cassazione Civile, Ordinanza n. 02398/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice alla NASpI e la contestata decadenza dalla prestazione per omessa comunicazione all'INPS di un'attività lavorativa autonoma o assimilata. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto alla prestazione e rigettato la tesi dell'INPS; l'Istituto ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), del d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la decadenza operi anche quando l'attività lavorativa preesista alla domanda o al riconoscimento della NASpI, non solo quando sia intrapresa successivamente. La parte resistente ha replicato che, comunque, nella specie non vi sarebbero redditi da lavoro autonomo o da impresa individuale, ma compensi connessi alla carica di socio-amministratore di una società in nome collettivo, quindi fuori dall'ambito applicativo della norma, ma il giudice di legittimità ha rilevato che nei gradi di merito non era stata accertata l'effettiva attività svolta, risultando considerato solo il dato reddituale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito l'interpretazione già affermata in precedenti recenti secondo cui la decadenza dalla NASpI ex art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 consegue all'omessa comunicazione della contemporanea attività autonoma o d'impresa individuale, anche se tale attività era già in corso al momento della domanda di prestazione, dovendosi in tal caso far decorrere il termine dalla domanda amministrativa. Ha però osservato che, nel caso concreto, il giudice d'appello aveva valorizzato solo la percezione di redditi quale amministratore e socio, senza accertare se vi fosse stata in concreto un'effettiva attività lavorativa autonoma rilevante ai fini della decadenza. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per il necessario accertamento in fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito [...] deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne
L'obbligo di comunicazione sussiste non solo per attività iniziate dopo l'avvio della NASpI, ma anche per attività preesistenti che coesistano con il trattamento, se vi è contemporaneo svolgimento di attività autonoma o d'impresa individuale rilevante.
art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015
decadenza dalla fruizione della NASpI
La decadenza opera in caso di inizio di attività autonoma o di impresa individuale senza la comunicazione prevista dall'art. 10; l'interpretazione è estensiva e non analogica.
Il criterio dell'intenzione del legislatore consente un'interpretazione estensiva della disciplina di decadenza quando la fattispecie concreta sia implicitamente considerata dalla norma.
Il divieto di analogia per le norme eccezionali non impedisce l'interpretazione estensiva della decadenza, considerata dalla Corte compatibile con la disciplina applicata.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza dalla NASpI, ciò che rileva è l'omessa comunicazione all'INPS della contemporanea attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, non la mera circostanza cronologica che l'attività sia iniziata dopo la domanda di prestazione.
- L'espressione "intraprendere un'attività lavorativa" può essere letta in senso estensivo, includendo la prosecuzione o l'esercizio di un'attività già in corso quando essa comporti la coesistenza con la percezione della NASpI e non sia stata tempestivamente comunicata.
- La decadenza prevista dalla disciplina della NASpI può essere applicata in via estensiva anche rispetto a norme eccezionali, purché la fattispecie concreta sia riconducibile alla ratio della disposizione e non si ricorra a un'analogia vietata.
- Quando si invoca la decadenza per attività autonoma o imprenditoriale, il giudice deve accertare in fatto l'effettivo svolgimento di una attività lavorativa rilevante, non essendo sufficiente il solo dato del reddito o della carica societaria.
- Per escludere o confermare la decadenza non basta qualificare astrattamente il ruolo societario: occorre verificare se, in concreto, esso integri una attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale ai sensi della norma applicabile.
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