Cassazione Penale, Ordinanza n. 12140/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda tre imputati che hanno proposto ricorsi distinti ma identici contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 26/03/2025. Dai motivi emerge che la condanna di merito concerneva fatti di ricettazione di una vettura, inseriti secondo i giudici di appello in un più ampio progetto criminoso destinato a culminare in una rapina ai danni di una banca. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata. Con il secondo motivo lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del valore patrimoniale della vettura oggetto di ricettazione, invocando la tenuità del bene quale indice della lieve offensività del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri di valutazione della recidiva, esaminando in concreto il rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e i precedenti penali. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto era immune da vizi e coerente con i principi in tema di ricettazione, secondo cui il valore del bene è solo uno degli elementi da considerare e non è sufficiente, da solo, a imporre l'attenuante se il fatto complessivamente risulta grave. La Corte ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva va valutata in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, e non solo la gravità astratta dei fatti o il loro arco temporale.
L'attenuante della particolare tenuità nella ricettazione non dipende solo dal valore del bene, che è elemento sussidiario; se il valore non è esiguo la tenuità è esclusa, mentre se è lieve occorre comunque una valutazione complessiva del fatto e della capacità a delinquere.
Massime di principio
- In tema di recidiva, il giudice deve procedere a una valutazione concreta e individualizzata del rapporto tra il reato per cui si procede e i precedenti dell'imputato, verificando se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione a delinquere; una censura di legittimità che non si confronti specificamente con tale motivazione è inammissibile o manifestamente infondata.
- In tema di ricettazione, la particolare tenuità del fatto non può essere desunta automaticamente dal solo modesto valore del bene sottratto o ricevuto; il valore economico è un parametro concorrente e sussidiario, da integrare con gli ulteriori indici desumibili dall'art. 133 c.p., relativi sia all'offensività oggettiva sia alla capacità criminale dell'agente.
- La mera deduzione di vizi di legge e motivazione non è sufficiente in cassazione quando le censure si risolvono in una contestazione generica della valutazione di merito, senza un'analitica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
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