Cassazione Penale, Ordinanza n. 34653/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 giugno 2025 della Corte d’appello di Bari. Il primo motivo lamentava l’omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della recidiva; la Corte ha rilevato che tale richiesta non era stata formulata in appello, dove la recidiva era stata richiamata soltanto per contestare il giudizio di comparazione. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente censurava il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della subvalenza della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato perché la richiesta di esclusione della recidiva non era stata proposta in appello. Anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati: il giudice di merito aveva negato le attenuanti generiche valorizzando i precedenti, anche gravi, dell’imputato, e aveva escluso la prevalenza delle attenuanti in applicazione del divieto previsto dall’art. 69 c.p. La Corte ha inoltre osservato che il giudice, nel valutare le attenuanti generiche, può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente e che il giudizio di comparazione è sindacabile in cassazione solo se arbitrario, illogico o sorretto da motivazione insufficiente. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Norme richiamate
la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti anche gravi dell'imputato e la prevalenza di tali circostanze in considerazione del divieto di cui all'art. 69 cod. pen.
Il divieto previsto dall’art. 69 c.p. è stato applicato per escludere la prevalenza delle attenuanti nel giudizio di comparazione.
al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio
Per decidere sulle attenuanti generiche, il giudice può fondarsi sull’elemento tra quelli rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. che ritenga prevalente, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel decidere se riconoscere o negare le attenuanti generiche, il giudice può valorizzare uno degli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. che ritenga prevalente e decisivo, senza esaminare singolarmente tutti gli elementi prospettati.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze, espressione di una valutazione discrezionale di merito, non è censurabile in cassazione se non è arbitrario o illogico ed è sostenuto da motivazione sufficiente; può essere sufficiente la motivazione che individua la soluzione ritenuta più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena concreta.
- Non sussiste omessa pronuncia su una richiesta che non sia stata effettivamente proposta nel giudizio d’appello; la censura relativa alla sua mancata decisione è manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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