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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07471/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non riforma la sentenza di merito, che resta ferma quanto alla responsabilità e al trattamento deciso in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a fatti di trasporto e detenzione di cocaina. Dalla motivazione emerge che il ricorso censurava soltanto l'asserita erronea quantificazione della pena; inoltre veniva riproposta una doglianza relativa alla confisca di telefoni cellulari, già contenuta in appello ma rinunciata nel concordato. La Corte rileva che non sono stati dedotti motivi consentiti e che, nel concordato in appello, non possono essere fatti valere in cassazione motivi rinunciati.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base procedurale della sentenza di appello resa a seguito di concordato sui motivi, con conseguente preclusione alla riproposizione in cassazione di doglianze rinunciate.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può recuperare motivi di impugnazione espressamente rinunciati in sede di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso ricorre quando la parte si limita a contestare profili non rientranti nei motivi consentiti, senza articolare censure ammissibili sulla decisione impugnata.
  • La riproposizione in cassazione di una doglianza già abbandonata nel concordato in appello è preclusa e non può essere esaminata nel merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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