Cassazione Penale, Ordinanza n. 07471/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non riforma la sentenza di merito, che resta ferma quanto alla responsabilità e al trattamento deciso in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a fatti di trasporto e detenzione di cocaina. Dalla motivazione emerge che il ricorso censurava soltanto l'asserita erronea quantificazione della pena; inoltre veniva riproposta una doglianza relativa alla confisca di telefoni cellulari, già contenuta in appello ma rinunciata nel concordato. La Corte rileva che non sono stati dedotti motivi consentiti e che, nel concordato in appello, non possono essere fatti valere in cassazione motivi rinunciati.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale della sentenza di appello resa a seguito di concordato sui motivi, con conseguente preclusione alla riproposizione in cassazione di doglianze rinunciate.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può recuperare motivi di impugnazione espressamente rinunciati in sede di appello.
- L'inammissibilità del ricorso ricorre quando la parte si limita a contestare profili non rientranti nei motivi consentiti, senza articolare censure ammissibili sulla decisione impugnata.
- La riproposizione in cassazione di una doglianza già abbandonata nel concordato in appello è preclusa e non può essere esaminata nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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