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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11468/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce violazione di legge sulla corretta notificazione: (i) mancata/irregolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; (ii) mancata/irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado. L'imputato deduce che la corte territoriale ha statuìto nonostante inesatte o invalide notificazioni che avrebbero compromesso il contraddittorio.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: la notificazione risultava irregolare perché, dopo che l'imputato aveva depositato una nuova dichiarazione di domicilio (revocando ogni precedente dichiarazione/elezione e non eleggendo domicilio presso il nuovo difensore), la notifica per l'appello è stata effettuata al precedente difensore; tale vizio ha generato una nullità assoluta insanabile riguardante il giudizio d'appello e gli atti successivi, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla corte di appello competente per nuovo giudizio. Il secondo motivo, relativo alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, è stato invece respinto: la notificazione al difensore ex art. 161, co. 4, c.p.p. è stata ritenuta valida alla luce dell'impossibilità di consegna nel domicilio dichiarato e degli obblighi dell'imputato di comunicare variazioni di domicilio; dunque la prima fase del processo non è nulla.

Norme richiamate

  • art. 161, co. 4, c.p.p.

    Consente la consegna dell'atto al difensore quando la notifica all'imputato nel domicilio dichiarato non è andata a buon fine; è stata applicata per ritenere valida la notifica in primo grado.

  • art. 162, co. 1, c.p.p.

    Disciplina la dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto valida la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore, se depositata e sottoscritta secondo le forme.

  • art. 170, c.p.p.

    Prevede le conseguenze della mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità; la giurisprudenza richiamata stabilisce che essa determina, di regola, la consegna al difensore ai sensi dell'art.161, co.4.

  • art. 179, c.p.p.

    Tutela il contraddittorio: la mancata corretta notifica per l'appello è stata qualificata come nullità assoluta insanabile attinente alla violazione del contraddittorio.

  • art. 420‑quater, c.p.p.

    Norma sui casi di nuova notificazione quando la precedente non è andata a buon fine; nel caso di specie il ricorso relativo all'obbligo di nuova notificazione in primo grado è stato ritenuto infondato perché la notifica al difensore era conforme alle disposizioni vigenti.

  • artt. 157 e 159, c.p.p.

    Previste per i casi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano la comunicazione del cambiamento di domicilio: richiamate per distinguere ipotesi in cui la consegna al difensore non sarebbe applicabile.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione orale del ricorso in udienza pubblica (va richiesta espressamente da una parte).

Massime di principio

  • Distinguere sempre "domicilio dichiarato" e "domicilio eletto": la dichiarazione di domicilio è una dichiarazione reale legata al luogo di residenza; l'elezione indica anche la persona destinataria (domiciliatario) e presuppone rapporto fiduciario.
  • Se l'imputato comunica un nuovo domicilio e revoca le precedenti dichiarazioni/elezioni, la notifica deve essere effettuata al nuovo domicilio: l'omesso rispetto di ciò può causare nullità assoluta degli atti successivi (in particolare per il giudizio d'appello).
  • Quando la notifica nel domicilio dichiarato non riesce, la consegna dell'atto al difensore è valida ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p.; ciò vale anche se l'imputato era stato nominato difensore d'ufficio e se la mancata notifica è dovuta a temporanea assenza.
  • La mancata comunicazione di variazioni di domicilio grava sull'imputato: senza prova di caso fortuito o forza maggiore che abbia impedito la comunicazione, le notifiche effettuate secondo le regole (anche al difensore) sono efficaci.
  • L'invalidità della notifica relativa al grado di appello è particolarmente grave perché può compromettere il contraddittorio e portare ad annullamento senza rinvio; quindi le irregolarità sulle notifiche per l'appello vanno eccepite tempestivamente.
  • In situazioni analoghe, aggiornare sempre formalmente davanti all'autorità procedente la dichiarazione/elezione di domicilio e, in caso di notifiche non giunte, far valere immediatamente l'irregolarità procedendo alle impugnazioni necessarie.

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