Cassazione Penale, Sentenza n. 11468/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce violazione di legge sulla corretta notificazione: (i) mancata/irregolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; (ii) mancata/irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado. L'imputato deduce che la corte territoriale ha statuìto nonostante inesatte o invalide notificazioni che avrebbero compromesso il contraddittorio.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: la notificazione risultava irregolare perché, dopo che l'imputato aveva depositato una nuova dichiarazione di domicilio (revocando ogni precedente dichiarazione/elezione e non eleggendo domicilio presso il nuovo difensore), la notifica per l'appello è stata effettuata al precedente difensore; tale vizio ha generato una nullità assoluta insanabile riguardante il giudizio d'appello e gli atti successivi, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla corte di appello competente per nuovo giudizio. Il secondo motivo, relativo alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, è stato invece respinto: la notificazione al difensore ex art. 161, co. 4, c.p.p. è stata ritenuta valida alla luce dell'impossibilità di consegna nel domicilio dichiarato e degli obblighi dell'imputato di comunicare variazioni di domicilio; dunque la prima fase del processo non è nulla.
Norme richiamate
Consente la consegna dell'atto al difensore quando la notifica all'imputato nel domicilio dichiarato non è andata a buon fine; è stata applicata per ritenere valida la notifica in primo grado.
Disciplina la dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto valida la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore, se depositata e sottoscritta secondo le forme.
Prevede le conseguenze della mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità; la giurisprudenza richiamata stabilisce che essa determina, di regola, la consegna al difensore ai sensi dell'art.161, co.4.
Tutela il contraddittorio: la mancata corretta notifica per l'appello è stata qualificata come nullità assoluta insanabile attinente alla violazione del contraddittorio.
Norma sui casi di nuova notificazione quando la precedente non è andata a buon fine; nel caso di specie il ricorso relativo all'obbligo di nuova notificazione in primo grado è stato ritenuto infondato perché la notifica al difensore era conforme alle disposizioni vigenti.
Previste per i casi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano la comunicazione del cambiamento di domicilio: richiamate per distinguere ipotesi in cui la consegna al difensore non sarebbe applicabile.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione orale del ricorso in udienza pubblica (va richiesta espressamente da una parte).
Massime di principio
- Distinguere sempre "domicilio dichiarato" e "domicilio eletto": la dichiarazione di domicilio è una dichiarazione reale legata al luogo di residenza; l'elezione indica anche la persona destinataria (domiciliatario) e presuppone rapporto fiduciario.
- Se l'imputato comunica un nuovo domicilio e revoca le precedenti dichiarazioni/elezioni, la notifica deve essere effettuata al nuovo domicilio: l'omesso rispetto di ciò può causare nullità assoluta degli atti successivi (in particolare per il giudizio d'appello).
- Quando la notifica nel domicilio dichiarato non riesce, la consegna dell'atto al difensore è valida ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p.; ciò vale anche se l'imputato era stato nominato difensore d'ufficio e se la mancata notifica è dovuta a temporanea assenza.
- La mancata comunicazione di variazioni di domicilio grava sull'imputato: senza prova di caso fortuito o forza maggiore che abbia impedito la comunicazione, le notifiche effettuate secondo le regole (anche al difensore) sono efficaci.
- L'invalidità della notifica relativa al grado di appello è particolarmente grave perché può compromettere il contraddittorio e portare ad annullamento senza rinvio; quindi le irregolarità sulle notifiche per l'appello vanno eccepite tempestivamente.
- In situazioni analoghe, aggiornare sempre formalmente davanti all'autorità procedente la dichiarazione/elezione di domicilio e, in caso di notifiche non giunte, far valere immediatamente l'irregolarità procedendo alle impugnazioni necessarie.
Testo integrale
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