Sentenza n. 6749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo di formazione conseguito in Spagna per il sostegno
Esito
Favorevole al resistente (titolare di titolo estero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello, con domanda incidentale di sospensione, contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento del 14 novembre 2024, con cui era stata rigettata l’istanza di riconoscimento in Italia del titolo di formazione denominato Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza. Nel giudizio d’appello, la parte appellata ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sia alla decisione dell’appello sia alla prosecuzione del giudizio di primo grado, chiedendo altresì la compensazione integrale delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dall’appellata e ha ritenuto che il ricorso di primo grado dovesse essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso, senza procedere all’esame del merito dell’appello o della domanda cautelare. In ragione delle circostanze sopravvenute, ha compensato integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso di primo grado.
sentenza in forma abbreviata
Consente la definizione della controversia in forma abbreviata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Richiamato quale fondamento della decisione in forma semplificata.
Richiamato in relazione alla dichiarazione della parte appellata sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte interessata e riconosciuta dal giudice, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la sentenza di primo grado che aveva deciso il merito deve essere annullata senza rinvio dal giudice d’appello.
- La sopravvenuta carenza di interesse rende priva di oggetto anche la domanda cautelare proposta in appello contro la sentenza di primo grado.
- In presenza di circostanze sopravvenute che determinano l’improcedibilità del giudizio, le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate.
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