Cassazione Penale, Sentenza n. 32875/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Sorveglianza ha applicato nei confronti del ricorrente la detenzione domiciliare per ragioni di salute, in luogo del differimento provvisorio della pena, confermando la serietà del quadro patologico e ritenendo la misura adeguata a bilanciare le esigenze di cura con la tutela della collettività. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza non avrebbe considerato le precedenti autorizzazioni concesse dal Magistrato di Sorveglianza per spostamenti dovuti anche a ragioni diverse da quelle strettamente sanitarie e avrebbe introdotto nuove limitazioni della libertà senza una specifica motivazione. Con il secondo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità delle limitazioni della libertà, assumendo che vi fosse stato un aggravamento delle prescrizioni precedenti non giustificato da un incremento della pericolosità personale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, rilevando che la detenzione domiciliare costituiva una nuova applicazione di misura alternativa alla detenzione, disposta per l'intervenuto decorso del periodo di differimento della pena, e che le prescrizioni imposte erano funzionalmente correlate alla tipologia della misura, non espressione di una rivalutazione peggiorativa della pericolosità. La Corte ha precisato che eventuali esigenze di spostamento o mobilità possono essere rappresentate al competente Magistrato di Sorveglianza per ottenere nuove autorizzazioni.
Norme richiamate
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha determinata in 3.000 euro.
La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate.
Massime di principio
- Quando la detenzione domiciliare viene applicata, dopo il decorso del periodo di differimento della pena, quale nuova misura alternativa alla detenzione, le prescrizioni ad essa funzionalmente correlate non costituiscono di per sé un aggravamento fondato su una rivalutazione peggiorativa della pericolosità del sottoposto.
- Le esigenze di spostamento o mobilità del soggetto sottoposto a detenzione domiciliare devono essere prospettate al competente Magistrato di Sorveglianza, cui spetta valutare l'eventuale rilascio di specifiche autorizzazioni.
- La deduzione di nuove limitazioni della libertà e della violazione del principio di proporzionalità è manifestamente infondata quando le prescrizioni contestate derivano direttamente dalla tipologia della nuova misura alternativa applicata e non da un aggravamento della valutazione di pericolosità.
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