Cassazione Penale, Ordinanza n. 32672/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di condanna, sostenendo che dovesse applicarsi l'art. 81, comma 2, c.p. ai fatti in esecuzione. Dalla motivazione emerge che i reati richiamati nell'istanza comprendevano, almeno, atti persecutori commessi nel 2012 e un ulteriore reato successivo, indicato nel provvedimento come temporalmente distante di circa due anni. Il ricorrente contestava implicitamente la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'assenza di un medesimo disegno criminoso e chiedeva una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte rileva però che le doglianze erano generiche e miravano a sovrapporre una lettura alternativa delle prove a quella, non manifestamente illogica, già svolta dal giudice di merito/esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché le censure erano generiche e dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen."
Per il riconoscimento della continuazione occorre che, sin dal primo reato, risulti programmato anche il successivo, almeno nelle linee generali; la sola distanza temporale e l'autonomia delle risoluzioni criminose sono ostative al beneficio.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede elementi concreti da cui desumere che, già al momento del primo reato, l'agente avesse almeno una programmazione generale del fatto successivo; in mancanza, i reati restano espressione di autonome risoluzioni criminose.
- La distanza temporale significativa tra i fatti e l'assenza di un contesto criminoso unitario sono indici idonei a escludere il medesimo disegno criminoso.
- Nel giudizio di legittimità contro decisioni del giudice dell'esecuzione non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la motivazione impugnata sia non manifestamente illogica.
- Le doglianze che si limitano a contestare in modo generico la valutazione di merito sono inidonee a superare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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