Sentenza del 27/03/2019 n. 8527 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003. Con il primo motivo ha sostenuto che l'esenzione non potesse derivare automaticamente dalla classificazione catastale, occorrendo dimostrare in concreto la ruralità, l'asservimento del fabbricato all'attività agricola e la coltivazione diretta del fondo. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un precedente giudicato esterno relativo alle annualità 1999 e 2000, che avrebbe escluso l'esenzione per il medesimo immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha stabilito che, ai fini dell'ICI, l'immobile accatastato in una categoria catastale di ruralità, come A/6 o D/10, non è soggetto all'imposta, senza necessità di un ulteriore accertamento giudiziale sulla concreta destinazione agricola o sulla strumentalità dell'immobile. Il Comune avrebbe dovuto impugnare specificamente il classamento catastale per contestarne la ruralità. È stata inoltre esclusa l'efficacia preclusiva del precedente giudicato, sia perché riferito ad annualità precedenti, sia perché riguardante un'evoluzione normativa e interpretativa successiva. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva; il Comune è stato posto a carico dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
La nozione di fabbricato rilevante ai fini ICI deve essere interpretata, per effetto della normativa successiva, escludendo gli immobili riconosciuti catastalmente come rurali.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993 non si considerano fabbricati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
La disposizione, qualificata come interpretativa e quindi applicabile anche retroattivamente, collega l'esenzione ICI alla classificazione catastale rurale.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994
Individua i requisiti di ruralità degli immobili e costituisce il presupposto normativo per il loro riconoscimento catastale come fabbricati rurali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012
In caso di rigetto del ricorso, impone alla parte ricorrente il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per l'ICI relativa a fabbricati rurali, la classificazione catastale in una categoria di ruralità, tipicamente A/6 o D/10, è normalmente decisiva per l'esenzione.
- Il giudice tributario non può sostituire o correggere incidentalmente il classamento catastale accertando autonomamente la ruralità concreta dell'immobile; la contestazione deve essere rivolta specificamente alla classificazione catastale.
- La concreta utilizzazione del fabbricato, la strumentalità all'attività agricola e il fatto che il proprietario coltivi direttamente i terreni non sono decisivi quando la ruralità catastale risulti già riconosciuta.
- Un precedente giudicato relativo ad altre annualità non produce automaticamente effetti sulle annualità successive, soprattutto quando la classificazione catastale o il quadro normativo possano essere cambiati.
- Per contestare l'esenzione, il Comune deve dimostrare o impugnare tempestivamente l'erroneità del classamento rurale; non è sufficiente basarsi soltanto sulla diversa valutazione della destinazione concreta dell'immobile.
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