Cassazione Penale, Sentenza n. 22545/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Campanile con la sentenza del 16/11/2020 (irrevocabile 31/01/2021) per mancato pagamento della provvisionale dovuta alla parte civile (euro 3.502,76). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per non aver il giudice dell'esecuzione accertato la volontarietà dell'inadempimento e per l'assenza di un termine per l'adempimento fissato in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori), il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, quando la sospensione condizionale sia subordinata a tale adempimento, deve essere fissato con precisione in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; ove non venga fissato, il termine coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato. Nel caso di specie il termine non era stato fissato e dunque la revoca disposta dal Tribunale era illegittima, per cui l'ordinanza è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Pronuncia Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)
indica che la subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento risarcitorio richiede la determinazione precisa del quantum e che il termine per l'adempimento va fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; ove non fissato, coincide con i termini di 5 o 2 anni dell'art. 163 c.p.
La Corte ha interpretato che l'omessa fissazione del termine costituisce vizio di violazione di legge e che l'assenza di termini non legittima la revoca anticipata della sospensione condizionale
non riportata testualmente nella sentenza fornita
Richiamato per stabilire i termini (cinque o due anni) decorreni dal passaggio in giudicato della sentenza entro i quali, in mancanza di diverso termine fissato, l'obbligo risarcitorio deve essere adempiuto ai fini della sospensione condizionale
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il giudice deve determinare con precisione l'ammontare del risarcimento nella sentenza; una formulazione generica non è sufficiente.
- Il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio è elemento essenziale dell'istituto e va fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; se non viene fissato, si applicano i termini di 5 o 2 anni indicati dall'art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato.
- Non è legittima la revoca della sospensione condizionale disposta dall'autorità giudicante prima della scadenza del termine applicabile o in assenza della preventiva e motivata valutazione sulla volontarietà dell'inadempimento; l'accertamento della volontarietà è un elemento che il giudice dell'esecuzione deve considerare.
- L'omessa fissazione del termine comporta un vizio che può determinare l'annullamento del provvedimento che revoca la sospensione, anche senza rinvio, quando la revoca sia stata disposta in violazione dei principi sopra indicati.
- In situazioni analoghe, il difensore può chiedere la declaratoria dell'assenza di termine o l'accertamento della non volontarietà dell'inadempimento prima che venga pronunciata la revoca; il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di valutare questi aspetti.
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