Cassazione Civile, Ordinanza n. 25712/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’opposizione proposta da un avvocato avverso la liquidazione del proprio compenso per attività difensiva svolta in un procedimento penale dinanzi al giudice di pace. Il Tribunale di Ancona aveva accolto in parte l’opposizione e liquidato l’onorario in euro 855,00 oltre accessori, escludendo l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 106-bis, 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la riduzione di un terzo prevista per il patrocinio a spese dello Stato dovesse applicarsi anche alla liquidazione del compenso spettante al difensore di ufficio dell’imputato irreperibile nel processo penale. Il controricorso dell’avvocato sosteneva la correttezza della decisione del Tribunale che aveva escluso tale riduzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero, rilevando che la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della piena applicabilità dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 anche alle liquidazioni del compenso del difensore di ufficio dell’imputato irreperibile. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e, sussistendone i presupposti, ha deciso nel merito applicando la riduzione di un terzo al compenso originariamente liquidato dal Tribunale, rideterminando l’onorario in euro 570,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di opposizione e di legittimità, in ragione del successivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Si applica come disposizione speciale anche alla liquidazione del compenso del difensore di ufficio dell’imputato irreperibile; la riduzione non viola il minimo tariffario perché non trasforma il compenso in una somma simbolica e lascia impregiudicata la valutazione dell’attività svolta.
artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamati come norme violate nel motivo di ricorso per sostenere l’erronea liquidazione del compenso senza la riduzione prevista dall’art. 106-bis.
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel procedimento di opposizione definito dal Tribunale di Ancona sulla liquidazione del compenso.
art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel procedimento di opposizione definito dal Tribunale di Ancona sulla liquidazione del compenso.
art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in via comparativa dalla Corte per ricordare la precedente giurisprudenza sulla riduzione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato per la difesa personale del controricorrente.
Massime di principio
- La riduzione prevista dall’art. 106-bis del testo unico spese di giustizia si applica anche al compenso del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, in quanto disposizione speciale che opera in un ambito analogo a quello del patrocinio a spese dello Stato.
- La riduzione del compenso del difensore d’ufficio non è di per sé incompatibile con il diritto dell’avvocato a un compenso equo, purché non si traduca in un importo meramente simbolico e resti ancorata alla natura, al contenuto e al pregio dell’attività difensiva svolta.
- Quando il giudice di merito escluda l’applicazione di una riduzione legislativa del compenso in presenza di un orientamento giurisprudenziale successivamente consolidato in senso opposto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e, se non sono necessari ulteriori accertamenti, decidere la causa nel merito rideterminando direttamente la somma dovuta.
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