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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04798/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la doglianza riproponeva questioni già prospettate in appello e puntualmente disattese con argomentazioni ritenute pertinenti e immuni da vizi logici. La censura viene inoltre considerata generica e comunque diretta a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, in mancanza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base degli elementi ritenuti decisivi dalla sentenza di merito; il relativo apprezzamento, se sorretto da motivazione non illogica, non è censurabile in cassazione come mero dissenso sul trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Non è deducibile in cassazione, come vizio di violazione di legge, una censura che si risolva nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate in appello.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia puntuale, pertinente e priva di manifeste illogicità o arbitrarietà.
  • La critica all'entità della pena, se non denuncia un errore di diritto o un vizio motivazionale radicale, integra una valutazione di merito non scrutinabile in cassazione.
  • La doglianza inammissibile per genericità è quella che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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