Cassazione Penale, Sentenza n. 6025/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e del mandato ad impugnare, in violazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. Il difensore ha censurato la normativa come lesiva del diritto di difesa e del diritto di impugnazione (artt. 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU) e ha chiesto, in alternativa, la rimessione alla Corte costituzionale per verificare la compatibilità dell'art. 581 novellato dal d.lgs. 150/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli contestati, confermando la legittimità della scelta legislativa che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito del mandato specifico ad impugnare per l'imputato assente. Ha precisato l'interpretazione delle norme: il comma 1-quater dell'art. 581 disciplina l'impugnazione dell'assente e impone il mandato specifico sia in appello sia in cassazione; il comma 1-ter impone la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità solo quando l'impugnazione renda necessaria la notificazione del decreto di citazione a giudizio (quindi, in via primaria, per l'appello). In conseguenza della dichiarata inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Comma 1-quater: disciplina l'impugnazione dell'imputato assente e richiede il mandato specifico ad impugnare, a pena di inammissibilità, sia in appello che in cassazione. Comma 1-ter: l'atto di impugnazione deve contenere la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità solo quando sia necessario notificare il decreto di citazione a giudizio (principalmente in appello).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 33 e art. 89, comma 3
Ha introdotto le modifiche all'art. 581; la Corte ha ritenuto la scelta legislativa non manifestamente irragionevole e coerente con l'obiettivo di limitare impugnazioni non frutto di consapevole volontà dell'imputato e di ridurre il rischio di rescissione del giudicato.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
artt. 24, 27, 111 Cost.
I principi costituzionali sono stati invocati dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la loro violazione da parte delle norme controverse, considerandole compatibili con il diritto di difesa nel contesto della riforma.
art. 6 CEDU
Il richiamo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo non ha sorretto la questione di legittimità: la Corte ha ritenuto che la disciplina contestata non contrasti con i profili essenziali del giusto processo.
Massime di principio
- Se si propone impugnazione da parte di un imputato assente, è obbligatorio il deposito del mandato specifico ad impugnare a pena di inammissibilità; ciò vale sia in appello che in cassazione.
- La dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581 comma 1-ter è richiesta a pena di inammissibilità solo quando l'impugnazione comporti la notificazione del decreto di citazione a giudizio, quindi tipicamente per l'appello e non automaticamente per il ricorso per cassazione.
- Le censure di illegittimità costituzionale contro le novità introdotte dal d.lgs. 150/2022 in materia di impugnazioni in absentia sono state finora ritenute manifestamente infondate: la riforma mira a evitare impugnazioni non fondate sulla consapevole volontà dell'imputato e a limitare la rescissione del giudicato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per difetti formali, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; è quindi cruciale curare il deposito degli oneri formali prima di proporre appello o ricorso.
- Per situazioni analoghe, verificare sempre preventivamente: a) se l'impugnazione è proposta da un assente e quindi necessita di mandato specifico; b) se l'atto richiede la dichiarazione/elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio; c) eventuali rimedi restitutori e i termini ampliati previsti dalla riforma.
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