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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3186/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Pisa applicata al ricorrente per i reati di tentata estorsione, detenzione e porto illegali di armi e ricettazione. Il difensore ha denunciato violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che non erano state valutate le allegazioni difensive e il novum rappresentato dall'arresto della persona offesa e che l'obbligo di dimora non sarebbe idoneo a prevenire il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la censura si risolvesse in una richiesta di riconsiderazione di elementi fattuali e probatori (oltre il perimetro della giurisdizione di legittimità). Ha ritenuto che l'arresto della persona offesa fosse un evento transitorio non idoneo a modificare la valutazione sul pericolo di reiterazione. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Indica che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto con la modalità consentita da tale norma.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente per ipotizzata violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze consistessero in una richiesta di rivalutazione di fatti e prove, materiale non ammissibile in cassazione per la materia contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'effetto dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (nel caso, euro 3.000).

Massime di principio

  • La Corte di cassazione respinge come inammissibili i ricorsi che chiedono una rivalutazione di merito o dei fatti: la censura deve prospettare un vizio di diritto e non la semplice diversa valutazione delle emergenze probatorie.
  • Un fatto sopravvenuto (ad es. l'arresto della persona offesa) può non essere considerato idoneo a modificare la misura cautelare se è valutato come transitorio e non incisivo sul pericolo di reiterazione.
  • Per ottenere la revoca o la modifica di una misura cautelare occorre dimostrare un cambiamento rilevante e durevole delle circostanze che hanno giustificato la misura, non limitarsi ad allegazioni generiche.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.: pagamento delle spese processuali e versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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