Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01523/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato tributario contestato, mantenendo il trattamento sanzionatorio ritenuto congruo dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione per un reato tributario. I motivi dedotti erano due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, oltre a travisamento della prova con riferimento alla relazione di consulenza tecnica del difensore; (2) mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproponeva deduzioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio e non indicando specifici travisamenti decisivi; ha inoltre richiamato gli elementi valorizzati nei gradi di merito, cioè il verbale di contestazione, la deposizione del maresciallo e le indagini della Guardia di Finanza, oltre alla stessa consulenza difensiva che aveva quantificato un utile netto. Il secondo motivo è stato giudicato parimenti non consentito in sede di legittimità, perché rivolto contro la motivazione sulla pena, ritenuta comunque congrua e non illogica in ragione della protrazione pluriennale dell'occultamento delle fatture (dal 2012 al 2015).

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma è richiamata come base del reato tributario per cui l'imputato è stato condannato; dalla motivazione emerge che la condotta rilevante è l'occultamento/omessa contabilizzazione delle fatture e la conseguente impossibilità di ricostruire redditi e volume d'affari, finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura delle risultanze di merito.
  • Il travisamento della prova può essere utilmente dedotto solo se il ricorrente individua in modo specifico l'errore percettivo decisivo del giudice di merito; non è sufficiente una critica generica o meramente alternativa delle prove già esaminate.
  • Quando la motivazione di merito dia conto, con argomenti non illogici, degli elementi che dimostrano occultamento di componenti reddituali e finalità evasiva, il dolo specifico del reato tributario può essere desunto anche dalla gestione della contabilità in modo da impedire la ricostruzione di redditi e volume d'affari.
  • La censura sulla pena è inammissibile in cassazione se si limita a contestare la congruità del trattamento sanzionatorio senza evidenziare una reale mancanza o manifesta illogicità della motivazione, specie quando il giudice abbia valorizzato la durata e la reiterazione della condotta.
  • Nel caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende consegue automaticamente alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento di documentazione contabileImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.