Cassazione Civile, Ordinanza n. 12939/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale avviato per rimediare a un'omissione contenuta nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 20399/2024, che aveva rigettato i ricorsi e condannato le ricorrenti alle spese in favore della controricorrente, ma aveva omesso di statuire sulla richiesta del difensore di quest'ultima di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. La società istante ha chiesto che l'ordinanza fosse corretta per inserire, sia nella motivazione sia nel dispositivo, la clausola di distrazione in favore del proprio difensore, il quale aveva tempestivamente formulato la richiesta e reso la dichiarazione di anticipo nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. La Corte ha valutato se tale omissione fosse emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata pronuncia sull'istanza di distrazione non va fatta valere con impugnazione ordinaria, ma con il rimedio ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ex art. 391 bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha disposto che l'ordinanza n. 20399/2024 sia corretta aggiungendo, nel passaggio motivazionale indicato e nel dispositivo, la clausola "con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato Giuseppe Piccione". Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando l'orientamento per cui in tale rito non vi è soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Giuseppe Piccione
La richiesta di distrazione delle spese, se ritualmente proposta dal difensore con dichiarazione di anticipo, deve essere inserita nella statuizione sulle spese; la sua omissione è emendabile con correzione materiale.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per rimediare all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
La correzione dell'errore materiale si attua attraverso il procedimento disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
La dichiarazione di anticipo e la richiesta di distrazione possono essere formulate nella memoria depositata ai sensi di tale norma nel giudizio di legittimità.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza e quindi non si liquidano le spese del procedimento.
art. 196 quinquies
La Cancelleria deve curare gli adempimenti conseguenti alla correzione disposta dalla Corte.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra un vizio da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione, ma un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La domanda di distrazione delle spese non ha autonomia sostanziale rispetto alla statuizione sulle spese e, se tempestivamente proposta con la dichiarazione di anticipo, deve essere recepita nel provvedimento che liquida le spese.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., in funzione di rapidità e di effettività del titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura non contenziosa, non vi è luogo alla liquidazione delle spese processuali per assenza di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12868/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_civile · 14 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12873/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_civile · 14 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12875/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_civile · 14 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12876/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_civile · 14 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12879/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_civile · 14 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12880/2025 del 14/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →