Cassazione Penale, Ordinanza n. 02116/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva l'erroneità del calcolo della pena. Dalla motivazione emerge però che il calcolo riportato nella sentenza impugnata coincideva esattamente con quello oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti. La Corte ha quindi ritenuto che la censura investisse un profilo di determinazione della pena non traducibile in illegalità della sanzione e, dunque, non deducibile in cassazione nei limiti propri della sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per le sentenze emesse a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione sia ammissibile solo se investe vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice. Nel caso concreto, la doglianza riguardava soltanto il calcolo della pena, ma la pena applicata risultava perfettamente coincidente con quella concordata e non presentava profili di illegalità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza emessa a seguito di concordato può essere impugnata in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e pronuncia del giudice.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione della disciplina speciale che limita l'ammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- Le censure che riguardano il mero calcolo o la determinazione della pena sono inammissibili in cassazione quando non determinano l'illegalità della sanzione e la pena applicata coincide con quella concordata.
- Quando il giudice recepisce integralmente l'accordo sulla pena, la doglianza sulla quantificazione sanzionatoria non può essere utilizzata per riaprire il merito della determinazione concordata.
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