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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5651/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 55, comma 2, d.lgs. n. 231/2007 per avere consentito, dal Call Center da lui gestito, che altri correi effettuassero diverse operazioni di trasferimento di denaro senza indicare le esatte generalità degli esecutori (fatti commessi nel 2014-2015). In cassazione deduceva: 1) insufficienza probatoria perché non sarebbe emersa la riconducibilità a lui della materiale esecuzione delle operazioni e la condanna si baserebbe su congetture e una sola testimonianza; 2) vizio nel riconoscimento e applicazione della recidiva, apposta sulla base di precedenti datati; 3) vizio di motivazione sulle statuizioni civili, contestando la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per mancanza di prova dello stato di buona fede della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della corte di appello che aveva individuato il ricorrente come unico soggetto abilitato alle operazioni (titolare esclusivo del codice operatore indicato nelle "bollette" di pagamento), per cui anche eventuali esecuzioni materiali da parte di dipendenti richiedevano il suo consenso. La testimonianza della parte civile (Eskandary) corroborava tale quadro. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ha collegato i precedenti specifici al profilo ingannatorio della condotta odierna, evidenziando la prosecuzione del processo delinquenziale. Sul punto civile, la condanna al risarcimento è stata disposta in termini generici con rinvio al giudice civile per la quantificazione, decisione che la Corte ha considerato non utopica e non censurabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e a rimborsare le spese alla parte civile per complessivi euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007

    La Corte ha interpretato la norma, come applicabile all'epoca dei fatti, nel senso che punisce la condotta dell'esecutore dell'operazione fraudolenta; la responsabilità può essere estesa a chi, pur non materialmente eseguendo l'operazione, era l'unico soggetto abilitato al compimento (titolare esclusivo del codice operatore) e quindi ha consentito o autorizzato l'esecuzione.

  • regole generali sul concorso di persone nel reato

    Applicazione del principio per cui chi concorre al fatto criminoso risponde anche se non ha posto in essere materialmente l'atto, quando la partecipazione o il consenso all'azione altrui sia provato o logicamente desumibile (es. esclusiva disponibilità del codice operatore).

  • Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782

    Giurisprudenza citata sul principio che, in tema di recidiva facoltativa, il giudice deve fornire una specifica motivazione sia che la affermi sia che la escluda; la Corte ha ritenuto adempiuto questo onere con argomentazione succinta che collegava i precedenti alla prosecuzione del comportamento delinquenziale.

  • Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'entità della provvisionale e la quantificazione del danno possono essere rimessi al giudice civile e non sono censurabili in sede di cassazione quando la condanna sia stata disposta in termini generici.

Massime di principio

  • Se una persona è l'unico soggetto abilitato a eseguire determinate operazioni (es. titolare di un codice operativo), la sua responsabilità penale può essere dedotta anche se materialmente le operazioni sono state compiute da dipendenti, quando risulti il suo consenso o controllo sull'attività.
  • Per contestare validamente una condanna in cassazione non basta reiterare argomentazioni già svolte in appello: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica: il giudice deve spiegare, anche sinteticamente, il nesso fra i precedenti e la pericolosità o la prosecuzione del comportamento criminoso.
  • Le statuizioni civili in sede penale possono essere disposte in termini generici e rinviate al giudice civile per la quantificazione del danno; in tal caso la cassazione non può sindacare l'entità della provvisionale se la decisione è congrua nel suo principio.
  • La prova testimoniale, se valutata con coerenza logico-giuridica e inserita nel contesto probatorio complessivo (es. esclusiva disponibilità degli strumenti operativi), può essere sufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità quando non emergano elementi di contraddizione seri e coordinati.

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