Cassazione Penale, Ordinanza n. 12186/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., essendo formulato in modo generico e indeterminato contro una motivazione ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/04/2025, che aveva pronunciato condanna. L'unico motivo deduceva l'illegittimità della motivazione "per relationem" della sentenza di condanna per violazione di legge. La Corte di cassazione rileva però che la censura è generica e indeterminata: il ricorrente non indica quali specifici elementi renderebbero viziata la motivazione della decisione impugnata, che viene descritta come logicamente corretta, e non consente quindi al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
privi dei requisiti prescritti
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della censura; la mera doglianza generica sulla motivazione non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura sulla motivazione deve essere specifica, puntuale e autosufficiente nei suoi rilievi essenziali; non è ammissibile un motivo meramente assertivo o generico.
- La deduzione del vizio di motivazione non può limitarsi a contestare in astratto la motivazione "per relationem": occorre indicare quali passaggi, elementi o omissioni rendano effettivamente viziata la decisione impugnata.
- Se il ricorso non consente al giudice di legittimità di comprendere con precisione l'oggetto della critica e di esercitare il sindacato richiesto, esso è inammissibile per indeterminatezza del motivo.
Come è indicizzato
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